La concessione all'IACP di aree espropriate dai Comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.10 L.167/1962 attribuisce al medesimo IACP il diritto di superficie, ovvero le facoltà ad esso riconducibili, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest'ultimo soggetto passivo I.C.I. non occorrendo, a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie