EDILIZIA URBANISTICA CASA

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Localizzazione, occupazione abusiva e subentro negli immobili di edilizia residenziale pubblica

Il procedimento accelerato di cui all’art. 51 della legge 865 del 1971 può esser utilizzato per la realizzazione di aree da utilizzare per l’edilizia residenziale pubblica in virtù dell’esaurimento delle aree destinate a tal fine dallo strumento urbanistico, non essendo necessario che l’Amministrazione motivi ulteriormente ovvero fornisca ulteriori prove a sostegno della propria scelta.

Determinazione del fabbisogno di alloggi da destinare ad edilizia economica e popolare: i piani P.E.E.P.

La disciplina degli apprestamenti di aree mediante espropriazione e della connessa realizzazione su di esse d'edifici destinati ad alloggi di tipo economico e popolare non rientra nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica ma, per la rilevanza sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici.

Il principio del pareggio economico nella copertura dei costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare

Il corrispettivo per la concessione dell'area da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, di guisa che l'ente concedente, ove in concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione dell'art. 35 L. n. 865/71, a pretendere la differenza.

La localizzazione dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. n. 865/1971

A differenza del Piano adottato ai sensi della legge n. 167 del 1962, la localizzazione di un intervento costruttivo, da realizzarsi in attuazione del predetto Piano, ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 non ha una connotazione pianificatioria, ma ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali.

Sanzioni penali per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

La più grave tra le sanzioni comminate per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali è senza dubbio la sanzione penale: ciascuna delle tre fattispecie, infatti, integra l’elemento oggettivo di un reato e segnatamente di una contravvenzione.

Demolizione ed altre sanzioni di natura amministrativa comminate in caso di abusi edilizi

Considerando che le sanzioni penali, per quanto severe, sono di lenta applicazione, è particolarmente utile che il comune, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, possa e debba disporre delle misure sanzionatorie amministrative, a prescindere dall’attività della giustizia penale e in potenziale concorso con quest’ultima.

La notifica ai destinatari dell’ordinanza di demolizione e della comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione

La comunicazione di avvio del procedimento del procedimento di acquisizione, costituendo tutt’uno con l’ordinanza di demolizione, deve essere notificata agli stessi destinatari di quest’ultima e dunque «al proprietario e al responsabile dell’abuso».

La confisca dell'immobile abusivo non demolito

La prima delle res confiscabili è indicata nel T.U. edilizia con la generica espressione «il bene», con la quale il legislatore ha indubbiamente voluto riferirsi a quanto materialmente realizzato dal trasgressore, ossia alle opere abusive. Ciò trova conferma storica anche nella lontana formulazione originaria della misura acquisitiva, allorquando infatti non si parlava di «bene», bensì (con espressione che appare francamente più appropriata, ma che purtroppo è ormai abbandonata) di «opere».

Partecipazione al procedimento di acquisizione dell'immobile abusivo non demolito al patrimonio comunale

L’ordinanza di demolizione, recando anche la comunicazione di avvio del procedimento confiscatorio, obbliga l’amministrazione a 90 giorni di inattività. L’interessato, viceversa, non è affatto tenuto a rimanere inerte durante questo termine dilatorio. Al contrario: l’amministrazione può legittimamente attendersi che l’interessato impieghi utilmente questi tre mesi, utilizzando una delle sue legittime facoltà.

L’acquirente dell’immobile abusivo raggiunto da un’ordinanza di demolizione o da un provvedimento di confisca

Per non rendere arbitraria e sproporzionata la misura della confisca occorre accertare se l’acquirente da sanzionare sia concretamente responsabile della trasgressione e dunque se, al momento dell’acquisto, egli potesse rendersi conto dell’abusivismo del fabbricato.

Partecipazione, motivazione e discrezionalità nell’oggetto della confisca dell'immobile abusivo

Anche l’oggetto della confisca, così come ogni altro profilo dell’azione amministrativa, può essere oggetto di contributo partecipativo da parte degli interessati. Il proprietario, in particolare, potrà interloquire con l’amministrazione comunale per sottolineare, ad esempio, l’estraneità di alcuni suoi beni al catalogo di legge (richiedendo per l’effetto di rimanerne proprietario) o comunque l’errata determinazione dell’area soggetta a confisca.

L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione: l'istanza cautelare ed il provvedimento cautelare

L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione consiste nella domanda processuale, indirizzata al TAR competente per territorio, di voler annullare, con sentenza tipicamente costitutiva, il provvedimento ripristinatorio ritenuto lesivo.

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