EDILIZIA URBANISTICA CASA

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La delega dei poteri espropriativi finalizzati all'acquisizione di terreni per realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica

In tema di espropriazione di aree da destinare ad edilizia economica e popolare sussiste la corresponsabilità dell'ente delegante e delegato, essa svolgendosi nell'interesse di entrambi

Natura legalmente edificabile dei fondi previsti dal p.r.g. per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare

Il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il piano consente.

Natura espropriativa dei vincoli imposti dal p.r.g. con specifica destinazione ad edilizia residenziale pubblica

La specifica destinazione ad edilizia residenziale pubblica imposta dal p.r.g. ad un'area privata non ha carattere meramente conformativo ma è espressione del potere pianificatorio finalizzato alla zonizzazione del territorio comunale.

L'obbligo di della p.a. di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare

La p.a. ha diritto a ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi p.e.e.p. l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per la acquisizione delle aree che per le spese di urbanizzazione.

La procedura di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

L’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica postula l’indisponibilità di risorse proprie che permettano di acquistare, o almeno di prendere in locazione a prezzi di mercato, un’abitazione.

Il principio del perfetto pareggio economico imposto dalla legge per gli interventi su aree P.E.E.P.

L'art. 35 della L. n. 865/1971 pone il principio del perfetto pareggio tra il costo sopportato dal Comune per l'acquisizione dai privati delle aree necessarie per la realizzazione dei p.e.e.p. ed il corrispettivo della cessione dovuto dai concessionari

La valutazione indennitaria del fondo espropriato per l'attuazione di piani di edilizia residenziale

I volumi realizzabili sull'area inclusa in un P.E.E.P. non possono essere quantificati applicando l'indice fondiario di edificabilità possono essere espressi ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea.

Lavori ed atti vietati in modo assoluto nella fascia di rispetto delle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese

I divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del regio decreto n. 523/1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, hanno carattere assoluto e inderogabile e sono informati alla ragione pubblicistica di salvaguardare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche - e soprattutto - il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Le aree demaniali interessate dalle fasce di rispetto

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Nel nostro ordinamento, questi «diritti a favore di terzi» devono necessariamente essere oggetto di un provvedimento espresso da parte della P.A. proprietaria del bene demaniale, non essendo possibile un meccanismo di silenzio-assenso, che prende il nome di «concessione».

Prime definizioni delle fasce di rispetto

Il termine “fascia di rispetto” comporta una limitazione alla libera attività edilizia per il soddisfacimento di un superiore interesse pubblico relativamente ad aree o località prossime o circostanti a luoghi o ad opere di interesse pubblico. Non è una espropriazione del diritto di costruire e non comporta alcun indennizzo. La zona di rispetto non è qualificabile come un vincolo pre-espropriativo, soggetto a decadenza quinquennale.

La fascia di rispetto nel demanio marittimo

Le fonti normative relative alla fascia di rispetto che insiste sul demanio marittimo sono – da sempre – parte integrante delle disposizioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, anche – e sempre – nell’ottica costituzionalmente orientata del principio fondamentale di cui all’art. 9. La predetta fascia di rispetto è quindi uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che, come tale, non può essere derogato.

La fascia di rispetto cimiteriale

La presenza del vincolo di inedificabilità legato alla fascia di rispetto cimiteriale attesta che le valutazioni circa l’immanenza e il carattere non recessivo delle esigenze di carattere pubblicistico, legate preminentemente e non solo a ragioni di carattere igienico sanitario, è già stata compiuta a monte dal legislatore senza possibilità di diversa valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.

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