Gli interventi localizzativi del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ex art. 51 della L. n. 865/1971

PIANIFICAZIONE - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP

A differenza del Piano adottato ai sensi della legge n. 167 del 1962, la localizzazione di un intervento costruttivo, da realizzarsi in attuazione del predetto Piano, ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 non ha una connotazione pianificatoria, ma ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali.

Il programma costruttivo di edilizia residenziale inerente alla localizzazione di cui all'art. 51 l. n. 865 del 1971 non è equiparabile al Piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione d... _OMISSIS_ ...n il quale condivide solo l'efficacia.

Le prescrizioni costituenti piano particolareggiato da qualificare come programma costruttivo, hanno durata quinquennale e il decreto di esproprio deve intervenire entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato.


PIANIFICAZIONE - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP - COMPETENZA

Correttamente è il Consiglio comunale a deliberare in ordine alla localizzazione dei programmi costruttivi nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione; in tale circostanza l’Amministrazione compie una scelta discrezionale che appare coerente con la "ratio" della previsione in esame di sottoporre alla competenza del Consiglio Comunale gli atti che, proprio perché fondamentali, esulano dall'ordinaria gestione dell'ente.


PIANIFICAZIONE - PIANI URBANI... _OMISSIS_ ... - PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP - LOCALIZZAZIONE

La localizzazione di cui all'art. 51 della legge n. 865 del 1971, presuppone l'assenza di un piano di edilizia economica e popolare vigente e quindi l'unico riferimento, sotto il profilo urbanistico, è costituito dalle previsioni del piano regolatore approvato o adottato; in tal caso, è del tutto coerente che la localizzazione operi nell'ambito delle zone residenziali previste dallo strumento urbanistico generale.

L'art. 3 del d. l. n. 115 del 1974 consente la localizzazione dell'intervento di cui all'art. 51 della legge n. 865 del 1971, anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato. Anche in tal caso, è invero assicurato il quadro urbanistico, per la localizzazione di interventi costruttivi, con riferimento alle prescrizioni del piano di zona adottato. Tale soluzione si pone in linea, peraltro, con la previsione più generale posta dall'art. 3, comma 4, della legge n. 167 del 19... _OMISSIS_ ...quale il piano per l'edilizia economica e popolare può variare le disposizioni del piano regolatore generale.

Gli articoli 3, comma 4, della legge n. 167 del 1962 e 3, comma l, del d. l. n. 115 del 1974 perseguono obbiettivi diversi e non confliggenti, in quanto la prima norma richiama un'esigenza di coerenza nella pianificazione urbanistica, pretendendo che - una volta che in sede di predisposizione dei piani di zona ad una determinata area sia stata assegnata una certa destinazione - quest'ultima sia recepita nel piano regolatore generale, la seconda norma, invece, persegue dichiarate finalità acceleratorie delle procedure finalizzate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, consentendo che questi ultimi siano localizzati anche in piani di zona adottati.


PIANIFICAZIONE - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP - NATURA

La deliberazione di localizzazione dei programmi c... _OMISSIS_ ...ttata ai sensi dell’art. 51 l. n. 865 del 1971, non riveste natura pianificatoria, ma direttamente operativa, non essendo connotata, come il PEEP, dal soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia e programmatica, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del Comune, ma dalla immediata operatività, allo scopo di assicurare la realizzazione di un programma costruttivo definito, in relazione ad aree individuate come suscettibili di espropriazione.

A differenza del peep, la localizzazione ex art. 51 L. n. 865/71 non ha una connotazione pianificatoria, non è cioè finalizzata al soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del comune, bensì ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente... _OMISSIS_ ...curare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale esso opera come un vero e proprio piano particolareggiato, con valenza di intervento di edilizia residenziale pubblica.


PIANIFICAZIONE - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP - PRESUPPOSTI

L'art. 3 L. n. 247/74 consente la possibilità di localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica ex art. 51 della L. n. 865/71 nell'ambito di piani di zona adottati e non ancora approvati e l'art. 44 L. n. 457/78 estende l'applicazione della localizzazione anche agli interventi di edilizia convenzionata non fruenti di contributo dello stato, su aree cedute in proprietà.

Il ricorso allo strumento accelerato e semplificato della localizzazione del programma costruttivo previsto dall’art. 51 l. n. 865/1971, in alternativa al PEEP, presuppone che la zona in cui vien... _OMISSIS_ ...o;intervento abbia avuto destinazione urbanistica residenziale. Gli effetti di variante al PRG riconosciuti dal secondo comma dell’art. 51 al piano costruttivo riguardano esclusivamente i limiti di densità, di altezza, di distanza dei fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi abitativi e spazi pubblici.

A fini acceleratori, è stabilita la sufficienza, ai fini dell’approvazione del programma costruttivo, dell'adozione e trasmissione all’approvazione del PRG contenente la destinazione residenziale della zona. L’efficacia, tendenzialmente stabile, della destinazione residenziale può, tuttavia, venir meno a seguito dello stralcio delle medesime zone; quali che siano le motivazioni dello stralcio, una volta operato esso provoca l’inefficacia dell’adozione del PRG per la parte stralciata, facendo così venir meno anche il presupposto preso in considerazione dall’art. 51 della destinazione residenziale delle ... _OMISSIS_ ...F|La L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 prevede, in alternativa al peep, la possibilità di localizzare i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente in zone destinate dallo strumento urbanistico primario (anche solo adottato) all'edilizia residenziale. Presupposti per il ricorso alla speciale procedura, di cui all'art. 51 cit., sono che manchi un piano di zona (adottato o approvato); che il piano eventualmente esistente abbia esaurito le proprie possibilità edificatorie; che vi sia un programma di edilizia residenziale pubblica, debitamente approvato e finanziato dallo Stato o dalla Regione e quindi in fase operativa, che abbisogni solo della localizzazione delle aree da parte del Comune.

Ai fini della legittima applicazione del procedimento ex art. 51 legge n. 865 del 1971 è necessario che esista un p.e.e.p. interamente definito, ovvero che manchi un p.e.e.p. approvato o adottato, pertanto è illegittima la localizzazione ex art. 51... _OMISSIS_ ...a un p.e.e.p. vigente non ancora completamente utilizzato e un nuovo p.e.e.p. già adottato. La previsione di un’area idonea ad ospitare un PEEP non equivale alla approvazione del PEEP mentre è solo l’adozione di un siffatto piano a rendere illegittima la localizzazione in altra zona classificata dal PRG come residenziale.


PIANIFICAZIONE - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP - PRINCIPIO DEL PAREGGIO

In caso di espropriazione nell'ambito di un programma costruttivo per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata, coerentemente con l'art. 35 della l. 865/1971, il Comune può legittimamente richiedere al soggetto realizzatore del programma i maggiori costi necessari per l’acquisizione coattiva delle aree, conseguente alla rideterminazione per via giudiziale dell’indennità, mentre le spese giudiziali, qualificate come titolo accessorio, restano a carico dell’ente, in ass... _OMISSIS_ ... clausola nella convenzione.


PIANIFICAZIONE - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP - RAPPORTO CON IL PEEP

L'istituto della localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica previsto, con l'art. 51 L. n. 865/71, come misura in deroga all'ordinario sistema di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 167/62 (piani di zona), nei Comuni privi di un piano di zona e per la realizzazione di interventi di edilizia c.d. "sovvenzionata" (quella a totale carico dello Stato o delle Regioni), a seguito delle sopravvenute modifiche legislative di cui all’art. 3 D.L. n. 115/74, convertito in legge 247/74 ed art. 44 L. n. 457/78, come sostituito dall'art. 4 L. n. 385/80, è diventato strumento di pianificazione urbanistica alternativo al PEEP.

L'istituto della localizzazione, inizialmente relazionato al programma costruttivo previsto dall'art. 51 L. n. 865/71 e valevole s... _OMISSIS_ ...rogrammi di edilizia sovvenzionata, ha assunto successivamente portata più ampia e addirittura concorrenziale rispetto al piano di zona (tanto che si parla di mini-piano o micro-piano, cioè di piano in miniatura per l'edilizia economica e popolare): da strumento utilizzato solo nei Comuni che non disponevano di PEEP, è stato progressivamente esteso anche nei Comuni provvisti di PEEP, in modo da equiparare all'ipotesi di mancanza assoluta del piano di zona tutte quelle ipotesi in cui il piano non potesse adempiere alla sua originaria funzione.

Anche dopo le modifiche introdotte all'art. 51 della legge n. 865 del 1971 ad opera della legge 27 giugno 1974, n. 247, l'Amministrazione è obbligata al reperimento delle aree da destinare all'edilizia popolare all'interno del piano di zona vigente, in quanto (per evidenti ragioni di certezza, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa) finché vigano i vincoli di destinazione a carattere espropriativo ivi prev... _OMISSIS_ ...timi vincolano anche il Comune ad esercitare i propri poteri pubblicistici nell'ambito del piano, che non può essere semplicemente tralasciato per indirizzare scelte urbanistiche diverse con la procedura acceleratoria dell'art. 51 cit.

La disposizione contenuta nell'art. 3 del D.L. 115 del 1974 convertito nella legge 247/74 va interpretata nel senso che un Comune che disponga di un piano per l'edilizia economica e popolare vigente non può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 51 L. n. 865/71 - ma è obbligato al reperimento delle aree all'interno del PEEP vigente, sino al suo esaurimento. Il che non esclude, in definitiva, la possibilità di far ricorso allo strumento della localizzazione in tutti i casi in cui, non esiste un piano per l’edilizia economica e popolare vigente, ma solo uno adottato e non ancora approvato.

Il Consiglio di Stato (ex plurimis, Sez. IV, n. 4013/2009), ha ben puntualizzato la differenza che intercorre fra la proc... _OMISSIS_ ...azione di un p.e.e.p. e la localizzazione di cui all’art. 51 L. n. 865/1971; il presupposto applicativo fondamentale del modello procedimentale delineato dall’art. 51 per giungere alla localizzazione nel proprio territorio dell’intervento di edilizia residenziale pubblica, è rappresentato dall’appartenenza del comune che intende realizzare l’intervento in parola, al novero dei comuni “che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167”, vale a dire di un p.e.e.p..

Il Consiglio di Stato (ex plurimis, Sez. IV, n. 4013/2009) ha ben puntualizzato la differenza che intercorre fra la procedura di approvazione di un p.e.e.p. e la localizzazione di cui all’art. 51 L. n. 865/1971; la norma contenuta nell’art. 51, introduce una vera e propria legge n. 167/1962 “accelerata” e che per tale ragione si differenzia da quest’ultima per importanti aspetti; in particolare la localizzazi... _OMISSIS_ ...ha una connotazione spiccatamente operativa, che la differenzia dalla dimensione programmatoria propria del piano ex L. n. 167/1962, in quanto più limitatamente intesa ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale esso opera come un vero e proprio piano particolareggiato, con valenza di intervento di edilizia residenziale pubblica.

La procedura acceleratoria prevista dall’art. 51 L. n. 865/1971 per far fronte a sopravvenute esigenze abitative di interesse sociale, postula l’inesistenza o l’esaurimento del PEEP; pertanto, ...


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