EDILIZIA URBANISTICA CASA

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Finalità e natura del vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale ed autostradale

Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale ha la funzione di impedire gli interventi edificatori che potrebbero pregiudicare la sicurezza del traffico e risultare di ostacolo all’eventuale impianto di cantieri

L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879, comma 2, del codice civile, per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche

L'esonero dal rispetto delle distanze legali ex art. 879 c.c., comma 2, per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio

Vincoli di inedificabilità imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale

I vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale riguardano tutti i cittadini proprietari di beni che si trovano in una determinata situazione e, dal punto di vista oggettivo, gravano su immobili determinati "a priori" per categoria, derivante dalla loro posizione rispetto all'opera pubblica, con consequenziale esclusione della edificabilità.

L'indennità per l’integrale o parziale soggezione della proprietà privata al regime urbanistico conseguente alla creazione o spostamento di una fascia di rispetto

La destinazione a fascia di rispetto si comporta come qualsiasi altro vincolo conformativo e rende immediatamente inedificabile la zona assoggettandola ai relativi criteri di stima dell’indennità di esproprio

Il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto del demanio marittimo

Le opere dell'uomo realizzabili nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale marittimo (art. 55 c.nav.) sono soltanto quelle tese a soddisfare necessità e limitate nel tempo, atteso che con l’espressione nuova opera il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare esigenze durevoli.

Natura del vincolo di rispetto nella fascia cimiteriale

Il vincolo di rispetto della fascia cimiteriale, previsto dalla legge, incide sull'edificabilità dei suoli in modo generale ed obiettivo, nei confronti di tutti i proprietari di determinati beni, e, di conseguenza, non ha carattere espropriativo ma conformativo; inoltre, essendo tale vincolo previsto a tempo indeterminato, non è soggetto a decadenza né dà luogo a indennizzo.

Edificabilità delle aree cimiteriali

Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e tale disposizione opera indipendentemente dagli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi. In detta fascia di rispetto cimiteriale è vietato sia costruire nuovi edifici sia intervenire su manufatti preesistenti con opere che comportino un'alterazione dei volumi o delle superfici.

Opere e interventi ammissibili in fascia di rispetto cimiteriale

Il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto, valevole per ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, per cui non opera alcuna distinzione tra manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali.

Estensione e riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale

La possibile riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 100 ovvero a 50 metri, nonché l’altrettanto possibile riduzione dell’estensione della fascia di rispetto per la realizzazione di opere pubbliche o anche per l’attuazione di interventi urbanistici può avvenire soltanto per motivi di interesse pubblico e ad iniziativa del pubblico potere a ciò competente, e non già ad iniziativa del privato.

Finalità del vincolo di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto cimiteriale è volta a: garantire la futura espansione del cimitero; garantire il decoro di un luogo di culto; assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri.

Concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed agevolata da parte della p.a.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui è titolare l’A.T.E.R. sono qualificabili come beni pubblici e fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune.

Gli interventi localizzativi del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ex art. 51 della L. n. 865/1971

Il programma costruttivo di edilizia residenziale di cui all'art. 51 l. n. 865 del 1971 non ha una connotazione pianificatoria, ma ha un carattere immediatamente operativo.

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