EDILIZIA URBANISTICA CASA

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Il secondo condono edilizio: la legge n. 724/1994

La legge n. 724/1994 "proroga" le disposizioni già stabilite dalla legge n. 47/1985. L'art. 39 della legge sul secondo condono afferma che le disposizioni di cui ai capi IV e V della l. 47/1985 si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.

Il terzo condono edilizio disciplinato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 269/2003

Rispetto ai precedenti, il terzo condono risulta per alcuni profili più ristretto, dal momento che, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi ai volumi sanabili, e definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili, introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono stesso, in aggiunta a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.

L'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001

L'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, a differenza del condono, è una disciplina di sanatoria "ordinaria" degli abusi edilizi; esso è un procedimento amministrativo a natura vincolata, in cui la Pubblica Amministrazione è priva di qualsivoglia discrezionalità. Ne deriva che essa dovrà limitarsi a verificare che siano rispettati i requisiti della norma per accogliere o denegare l'istanza del proprietario dell'area abusiva ovvero del responsabile dell'abuso.

Interventi abusivi realizzati in assenza o difformità dal titolo edilizio

Una volta accertata l’illeceità dell’opera per l’assenza del permesso di costruire, ne deve essere disposta la demolizione indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e della loro sempre eventuale sanabilità.

Gli interventi edilizi abusivi per totale difformità dal permesso di costruire

La difformità totale dal titolo edilizio si verifica allorché si realizzi un “aliud pro alio” rispetto alla costruzione progettata e cioè qualora siano ravvisabili opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità oltre che sul piano costruttivo anche su quello della valutazione economico-sociale.

Abusi edilizi causati dalla realizzazione di un manufatto con variazioni essenziali rispetto al titolo assentito

Il mutamento della destinazione d'uso implica modifica degli standards urbanistici ed integra una variazione essenziale dell’intervento edilizio rispetto al progetto precedentemente assentito, ex art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che la sanzione applicabile non può che essere quella demolitoria prevista dall'art. 31 del D.P.R. citato.

Le somme dovute a titolo di oblazione della domanda di condono edilizio

Le somme dovute a titolo di oblazione della domanda di condono, il cui pagamento deve intervenire nei due anni dalla presentazione della stessa perché possa dirsi formato il silenzio-assenso, consistono in tutte le somme che il richiedente è necessario versi per conseguire il titolo edilizio in sanatoria, e dunque non solo quanto ancora dovuto per oblazione, ma anche quanto dovuto in relazione alla tipologia di abuso da sanare.

Il condono per abusi edilizi in zone vincolate presuppone la loro conformità alle norme e agli strumenti urbanistici

La presenza di un vincolo relativo, indipendentemente dal parere reso dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA., impedisce la sanatoria , ove, comunque, vi sia la contestuale difformità dell’abuso rispetto alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Rispetto delle distanze legale tra edifici per gli immobili abusivi

In tema di illegittimo rilascio di permesso di costruire va verificato se il provvedimento risulti adottato in violazione della norma di diritto pubblico in tema di distanze, nel senso che il nuovo manufatto si ponga in contrasto con le finalità di tutela dell'interesse pubblico al quale il DM 1444/1968 è teleologicamente orientato.

Il contenuto contrattuale delle convenzioni urbanistiche

Il contenuto contrattuale delle convenzioni urbanistiche è sostanzialmente definito dalla legge e dagli atti di pianificazione, di modo che non può configurarsi una "autonomia", e dunque una "disponibilità" delle obbligazioni da assumersi con la convenzione da parte dell'amministrazione, se non nella misura in cui le stesse trovano previo riscontro nella legge e negli altri atti citati.

Natura giuridica e disciplina di legge applicabile alle convenzioni urbanistiche

La convenzione di lottizzazione è inquadrabile negli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990 che, inserendosi nell’alveo dell’esercizio di un potere, ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l’applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica.

Il principio dall'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree peep non opera in caso di acquisizione illecita delle aree

Laddove l’acquisizione delle aree da destinare alla realizzazione dei PEEP avvenga non già attraverso le procedure espropriative di legge, bensì come effetto di un fatto illecito che, da un lato, determina l’acquisto della proprietà del suolo alla mano pubblica e, dall’altro, fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell’art. 2043 c.c., il principio dell’integrale copertura dei costi sostenuti per l’acquisto viene meno.

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