Natura legalmente edificabile dei fondi previsti dal p.r.g. per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - EDIFICABILITÀ - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI - PEEP

Non può che riconoscersi natura edificatoria al fondo incluso in un P.E.E.P. Il piano per l'edilizia economica e popolare, oltre che piano attuativo, costituisce, infatti, piano conformativo della proprietà privata, e come tale è idoneo ad attribuire natura edificatoria ai suoli considerati, sia a quelli qualificati agricoli dal piano regolatore generale, sia per quelli la cui natura edificatoria era già prevista dalla strumento urbanistico preordinato.

Al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, ... _OMISSIS_ ...del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo.

Ove la zona oggetto del P.e.e.p. non fosse già prevista come zona di espansione destinata ad edilizia residenziale, come nel caso che essa avesse destinazione agricola nel P.R.G., l'approvazione del piano costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tempo approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale o di secondo livello ed approvazione di piano di zona attuativo di terzo livello; ne consegue che nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, a fini espropriativi, non è sufficiente fare riferimento al P.r.g. nella sua originaria formulazione, ma occorre anche tenere pres... _OMISSIS_ ...zione che quel terreno abbia assunto nel P.e.e.p. che del P.r.g. o del P.d.f. costituisce variante.

Il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il piano consente, posto che pur se la zona oggetto del piano non fosse già prevista come zona di espansione destinata ad edilizia residenziale, l'approvazione del P.E.E.P. costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tempo approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale o di secondo livello (Piano regolatore generale o Piano di fabbricazione) ed approvazione di piano di zona attuativo di terzo livello perciò equivalente ai piani particolareggiati o di lottizzazione.

L'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione co... _OMISSIS_ ...lo, implica che, in virtù della variante introdotta (che in tale parte va considerato strumento programmazione e conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabilità.

La destinazione a edilizia popolare o residenziale pubblica, imposta dai peep, comporta la natura edificabile delle aree site nella zona con tale destinazione, trattandosi di previsione conformativa del territorio e delle proprietà che vi sono comprese. Ogni operazione, che preludendo all'acquisizione di aree private con il ricorso a procedure espropriative, possieda connotati urbanistici, estrinsecati in programmi che, quale che sia l'estensione dell'intervento, prescindano dal regime di appartenenza delle stesse, possiede connotati conformativi.

E' edificabile l'area inclusa in zona C2 vincolata all'attuazione di un PEEP, avendo tale destinazione natura conformativa e restando, semmai, il successivo vincolo preordinato all'espropriazione quello attuativo di inclusione ... _OMISSIS_ ...aree stesse.

L'inclusione di un suolo nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare consente di attribuire allo stesso carattere di edificabilità, anche nel caso in cui l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne prevedesse la destinazione ad uno sfruttamento diverso da quello edilizio, in quanto il p.e.e.p. riveste la funzione di strumento programmatorio e conformativo, la cui approvazione opera come variante del piano regolatore generale, indipendentemente dalla circostanza che nell'ambito del piano di zona l'area espropriata sia destinata ad usi che non implicano la specifica realizzazione di opere edilizie.

Il fatto stesso che un terreno sia compreso nel p.e.e.p. ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del p.r.g. costituisce attuazione o variante, è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo.

All'esito della doverosa verifica della destin... _OMISSIS_ ...ica del terreno espropriato, preordinata alla determinazione della dovuta indennità di espropriazione, non può che essere ad esso attribuita la qualificazione legale di edificabile, una volta accertato che, sin da epoca antecedente all'imposizione del vincolo espropriativo e sino alla definizione del procedimento ablativo, sia sempre stato urbanisticamente conformato ad uso edilizio, in quanto incluso in Zona C1 residenziale di espansione e poi inserito in un PEEP.

Il piano per l'edilizia economica e popolare rientra, a norma della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 2 fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione ed ha natura di variante dello stesso piano regolatore, idoneo ad imprimere destinazione edificatoria ad un suolo in precedenza compreso in zona agricola.

Il piano per l'edilizia economica e popolare rientra, a norma della L. 28 gennaio 1977... _OMISSIS_ ... fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8 ribadito dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 24); esso ha natura di variante dello stesso piano regolatore ed è idoneo ad imprimere destinazione edificatoria ad un suolo in precedenza compreso in zona agricola, suolo che va, pertanto, considerato legalmente edificatorio a fini espropriativi.

Non sussiste un vizio di motivazione della sentenza per avere valutato il terreno come dotato di piena capacità edificatoria sul fatto storico costituito dalla natura edificabile del terreno, inserito in un peep.

L'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare implica, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in v... _OMISSIS_ ...ante introdotta dal peep (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa acquisti carattere di edificabilità. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.E.E.P., ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente.

Il piano per l'edilizia economica e popolare rientra, a norma della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 2 fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione ed ha natura di variante dello stesso piano regolatore, idoneo ad imprimere destinazione edificatoria ad un suolo in precedenza compreso in zona agricola.

È legittimo il diniego del condono edilizio in area assoggettata a vincolo preordinato a... _OMISSIS_ ...cora vigente alla data del diniego (nella fattispecie, vincolo peep di durata diciottennale).

Il piano per l'edilizia economica e popolare, in quanto piano di zona, ha natura di variante del piano regolatore, e comporta per le aree in esso ricomprese l'acquisto del carattere di edificabilità (anche ove l'originaria zonizzazione del PRG lo qualificasse come agricolo), restando irrilevante che nel contesto del PEEP un'area sia in concreto destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di p.r.g.), giacchè in tale contesto l'edificabilità va commisurata ad indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi.

Ai suoli ricadenti in un piano per l’edilizia economica e popolare, qual è quello di cui si discute, deve attribuirsi natura edificabile.

L'approvazione di un PEEP o di un PIP ha natura conforma... _OMISSIS_ ...sce al terreno che sia in esso compreso il carattere dell'edificabilità legale, classificazione che ne rappresenta anche il limite, in quanto gli immobili possono essere destinati soltanto agli insediamenti espressamente previsti dal piano stesso.

Il P.e.e.p. rientra in un disegno normativo volto ad consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, per cui non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.e.e.p. che del P.r.g. ha effetto di variante. Pertanto il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.e.e.p. ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del P.r.g. costituisce o attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno stesso, sia pure nei limiti che il P.e.e... _OMISSIS_ ...RLF|
L'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, implica che, in virtù della variante introdotta dal p.e.e.p. (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabilità e che la determinazione dell'indennità di esproprio (ovvero, nella specie, dell’indennizzo da acquisizione coattiva sanante) debba adottare il criterio previsto dall'art. 5 bis, comma primo, legge 8 agosto 1992 n. 359, essendo irrilevante che nel contesto del p.e.e.p. l'area sia destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di piano regolatore generale). Ciò non significa che tutti i terreni compresi nell'ambito del piano debbano avere eguale valore di mercato, poiché l'effettiva potenzialità edificatoria va da un m... _OMISSIS_ ... a zero) ad un massimo, con una gamma di situazioni intermedie su cui incide in misura determinante l'edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori (in base a vari fattori: centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbliche, volumetria, ecc.), e restando comunque escluso che detto valore possa essere stabilito in base alle localizzazioni interne al programma espropriativo eseguite dall'Amministrazione, cioè in funzione delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrutture).

L'inserimento di un fondo all'interno di un piano di zona per l'edilizia economica popolare (come pure all'interno di un piano per gli insediamenti produttivi) connota in termini di edificabilità tale fondo, a prescindere alla specifica destinazione attribuita all'interno del piano anche in variante rispet... _OMISSIS_ ...olatore generale.

Il piano per l'edilizia economica e popolare rientra fra i piani di zona e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione, come espressamente previsto dalla L. n. 167 del 1962, art. 9, ma ha anche natura di variante del piano regolatore vigente, se da esso se ne discosti, con la conseguenza che deve essere considerato ai fini della valutazione dell'edificabilità dei terreni in esso compresi.

Il fatto stesso che un terreno sia compreso nel piano per l'edilizia economica e popolare, che del PRG costituisce attuazione e, all'occorrenza, variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti consentiti dal menzionato piano. Ne consegue che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o ai fini risarcitori in una fattispecie di accessione acqu... _OMISSIS_ ...sufficiente fare riferimento al PRG nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia successivamente assunto nel piano di zona e, in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.

L'inclusione di un'area nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare implica, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in vi...


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