È inadempiente il concessionario che non si attiva per ottenere il certificato antincendio dopo la modifica del bene pubblico

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> INADEMPIMENTO

Sintesi: Laddove il concessionario, in costanza di gestione, provveda al rifacimento della centrale termica, è suo onere attivarsi per il rilascio del nuovo certificato di prevenzione incendi: la mancata attivazione delle procedure per ottenere tale certificato, con conseguente interruzione del servizio (nella specie, di gestione di una piscina) legittima il provvedimento di revoca della concessione.

Estratto: «Quanto all’impossibilità della ricorrente di ammortizzare, entro la durata residua della proroga della convenzione, i costi delle opere eseguite, devesi, invece, osservare che la medesima, con la sottoscrizione dell’accordo procedimentale in data 22 giugno 2004, rep. n. 18085, aveva accettato espressamente ed incondizionatamente anche la clausola contenuta nell’art. 8, che così dispone: “ L... _OMISSIS_ ... a r.l. in nessun caso avrà diritto ad ottenere dal Comune rimborsi o compensi per le opere eseguite, che dal momento della loro esecuzione vengono acquisite al patrimonio del Comune. Anche allorquando non si proceda, per causa della G. Soc. Coop. a r.l., al rinnovo di cui all’art. 6 il Comune non sarà tenuto a corrispondere alcunché alla G. Soc. Coop. a r.l. per eventuali opere o parti di opere eseguite”.Consta, peraltro, che prima dell’adozione da parte del Comune del formale provvedimento di revoca/risoluzione espressa della concessione di gestione della piscina comunale nei confronti della società ricorrente (D.C.C. n. 88 in data 29 agosto 2007) e dell’avvio del relativo procedimento (determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1180 in data 9 agosto 2007), quest’ultima avesse autonomamente deciso di chiudere la struttura al pubblico (vedi avviso in data 31 luglio 2007 – all. 13 fascicolo doc. ricorrente) e comunicat... _OMISSIS_ ...al Comune (vedi nota in data 1° agosto 2007 inviata dallo Studio Legale Associato Casale), nonché che avesse deliberato “la risoluzione dei rapporti con il Comune di Saluzzo”, emettendo conforme comunicato stampa (vedi all. 6 – fascicolo documenti Comune), che ha trovato riscontro nell’articolo apparso su La Stampa in data 18 agosto 2007 (vedi all. 7 – fascicolo documenti Comune).Tant’è che la revoca contestata è stata disposta, oltre che per “la difficoltà del gestore di mantenere le condizioni igienico-sanitarie degli impianti natatori affidati…“, anche “per il grave disservizio verificatosi in seguito all’improvvisa chiusura degli impianti, senza che il gestore si sia adoperato in alcun modo a sanare la situazione che, a suo dire, è a fondamento della chiusura medesima e cioè il rinnovo del certificato di prevenzione incendi” (vedi D.C.C. cit.).Con riguardo, in particolare, a quest’ulti... _OMISSIS_ ...re, peraltro, pacifico che il relativo onere dovesse gravare sul gestore.Sono condivisibili, infatti, le argomentazioni svolte dalla difesa del Comune, secondo le quali competeva alla società gestrice dell’impianto di attivarsi per il rilascio del nuovo certificato di prevenzione incendi, viepiù che la medesima, in costanza di gestione, aveva provveduto al rifacimento della centrale termica.Attese le modifiche intervenute, non poteva, dunque, venire attivata la mera procedura di rinnovo del CPI scaduto e l’interessata doveva necessariamente attivarsi per il rilascio di un nuovo certificato.È chiara, del resto, la normativa di settore, a mente della quale “gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti” (art. 2, comma 1, d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37), “il certificato di pr... _OMISSIS_ ...di è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate” (art. 16, comma 2, prima parte, D.Lgs.8 marzo 2006, n. 139) e “ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento” (art. 5, comma 3, d.P.R. cit.).Vero è, pertanto, che G. ha interrotto l’erogazione di un pubblico servizio per una causa ad essa sola addebitabile e alla quale avrebbe, invece, potuto facilmente ovviare attivando, in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, la cd. “procedura semplificata” di cui all’art. 3, comma 5, del d.P.R. citato ovvero presentando al comando “una dichiarazione, corredata da c... _OMISSIS_ ...i conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato”, attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e recante l’impegno al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, la cui ricevuta di presentazione contestualmente rilasciatale dal comando avrebbe costituito, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.Quanto innanzi evidenziato ovvero l’arbitraria interruzione del pubblico servizio, con gravissimo nocumento per l’utenza, e la mancata attivazione delle procedure per ottenere il nuovo certificato di prevenzione incendi pare, dunque, al Collegio sorreggere sufficientemente, sotto il profilo motivazionale, la decisione assunta dal Comune e ciò anche a prescindere dalle riscontrate problematiche di carattere igienico-sanitario, attesa l’evidente ed insanabile compromissione del rapporto fiduciario verificatasi.»