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CEDU: il diritto di proprietà come diritto umano

È radicata nella dottrina italiana l’idea che il diritto di proprietà non sia stato considerato dal legislatore costituente un diritto umano fondamentale. Tale opinione è stata condizionata dal ritenuto abbandono della teoria giusnaturalistica della proprietà che la Costituzione avrebbe realizzato proprio introducendo il limite della funzione sociale. Sicché solo talune avanguardie virtuose avevano ipotizzato la riconduzione del diritto dominicale all’insieme dei diritti inviolabili dell’uomo

La dimensione economica della proprietà tutelata dalla CEDU come limite al risarcimento del danno non patrimoniale

La risarcibilità della lesione non patrimoniale del diritto al rispetto dei beni operata dalla CEDU si struttura attorno ad un valore che non si distingue affatto da quello già inserito all’interno del reticolo costituzionale, con ovvie conseguenze sull'agevole corformizzazione della tutela apprestata nell’un sistema rispetto a quella pozione che tale protezione garantisce. L’unico modo per dare omogeneità al sistema sarebbe l'interpretare la norma interna alla luce del diritto sovranazionale.

Sulla via della riconoscibilità del danno non patrimoniale da lesione della proprietà

Apparendo indiscutibile che l’art.1 prot.n.1 alla CEDU ha piena efficacia precettiva nell’ordinamento interno, e risultando con altrettanta evidenza che l’ordinamento nazionale ha previsto rimedi interni per il risarcimento del danno correlato alla violazione del diritto anzidetto alla stregua dell’art.13 della CEDU, spetterà anche al giudice nazionale valutare l’esistenza o meno del danno non patrimoniale e di quantificarne l’ammontare interpretando il diritto interno in modo conforme alla CEDU

Indennizzo espropriativo: le regole del giudice di Strasburgo

È stata la CEDU ad individuare progressivamente i canoni generali in materia di indennizzo espropriativo. Il giudice di Strasburgo ha infatti escluso, se non in rari casi, che la proprietà possa essere espropriata senza indennizzo. In linea con tale affermazione, si è poi ritenuto che un pagamento ragionevole all’espropriato garantisca il giusto equilibrio fra i contrapposti interessi. Il riferimento alla ragionevolezza lascia comunque agli Stati ampio margine nella quantificazione del ristoro

La Carta di Nizza-Strasburgo, CEDU e la Carta dei diritti fondamentali

L’art.17 della Carta dei diritti fondamentali ricalca le linee fondamentali dell’art.1 del protocollo aggiuntivo alla CEDU, tuttavia prevedendo due rilevanti innovazioni sul versante della tutela del proprietario colpito da un atto ablatorio, riconoscendo esplicitamente per un verso il diritto del proprietario alla giusta indennità e, per altro verso, garantendo effettività al ristoro che dovrà essere versato “in tempo utile”. Dette modifiche solo apparentemente appaiono di basso profilo

Scordino contro Italia fa crollare il sistema dell’indennizzo espropriativo

Se il principio del ristoro pieno del valore del bene può subire limitazioni nei casi di espropriazione, ciò è tollerato quando si adottano misure di riforma economica o misure tendenti a conseguire maggiore giustizia sociale o quando sono operati cambiamenti fondamentali del sistema. Applicando tali principi, la Corte ha concluso che nel caso Scordino c. Italia mancando un legittimo scopo di pubblica utilità non poteva essere giustificato un ristoro di gran lunga inferiore al valore di mercato

Misure generali per migliorare il sistema indennitario interno

La Corte europea propose misure riparatorie proprio in ragione del carattere strutturale della violazione, del gran numero di persone coinvolte e dell’esistenza stessa del sistema introdotto dalla Convenzione, che risulterebbe compromesso da un gran numero di ricorsi originati dalla stessa causa. Si trattava di misure legislative, amministrative e di bilancio che avrebbero tutelato il proprietario e garantito il suo diritto ad un indennizzo ragionevole rispetto al valore dei beni espropriati

Il sistema indennitario introdotto dalla legge n.244/2007

Il giudice dovrà assumere le vesti del legislatore e valutare la proporzionalità dell’intervento attraverso la ponderazione degli interessi in gioco, suggerita tanto dalla Corte di Strasburgo che dalla Corte costituzionale e l’eventuale sussistenza di ragioni sociali evidenti che renderebbero possibile, praticabile o dovuto un diverso giudizio di proporzionalità. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è pari al valore venale del bene in favore del proprietario legittimamente ablato

Legge n.244/2007: una portata parzialmente retroattiva

Nella sentenza Scordino, la CEDU ha mitigato notevolmente il divieto del legislatore di incidere retroattivamente sul diritto dominicale, finendo essa stessa col suggerire all’Italia una disciplina anche retroattiva, purchè idonea ad eliminare il ricorso a Strasburgo. Per agevolare la rapida ed effettiva eliminazione della disfunzione nazionale di tutela dei diritti umani, il giudice di Strasburgo consigliò infatti alle autorità di assumere, retroattivamente se necessario, misure riparatorie

Il maggior danno in caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo espropriativo

Un altro tema molto importante è legato al diritto dell’espropriato al maggior danno in caso di ritardato pagamento dell’indennizzo espropriativo rispetto al momento dell’esproprio. È da rilevare che quello della tempestività del pagamento potrebbe sembrare un criterio di ordine “processuale”, che poco o nulla aggiunge alla garanzia riconosciuta dalla stessa Carta al proprietario espropriato. Al contrario, è un’importante innovazione che prende corpo e sostanza dalla giurisprudenza della CEDU

Corte cost.n.181/2011: l’indennizzo in materia di suoli agricoli

L’interesse per la categoria dei suoli agricoli era fortemente scemato perché si era affermato un sistema che confezionava, all’interno del genus delle aree agricole, tutto ciò che non poteva inserirsi nella categoria delle aree edificabili, escludendosi radicalmente l’ammissibilità di un tertium genus, capace di dare riconoscimento ad utilità e valori diversi. Per tal motivo anche le aree prive di vocazione edificatoria dovevano essere valutate secondo i parametri fissati per le aree agricole

Il primo protocollo alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della U.E.

Lo scopo del primo protocollo alla Convenzione PIF è completare le previsioni della stessa invitando gli Stati Membri ad adottare misure per prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione in quanto condotta che minaccia gli interessi finanziari della UE. Non si tratta, quindi, di un atto normativo rivolto al contrasto della corruzione in senso generale, ma contro la corruzione nella misura in cui essa attenta agli interessi finanziari della UE. Per questo la sua portata è piuttosto limitata

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