La dimensione economica della proprietà tutelata dalla CEDU come limite al risarcimento del danno non patrimoniale

È infatti approfondendo i rapporti fra le tutele apprestate al diritto di proprietà che la conclusione sopra prospettata esce confermata.

In astratto, sarebbe infatti possibile obiettare che il danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà trova ingresso nell’ordinamento sovranazionale ed ha una sua giustificazione in quanto nel contesto della CEDU – e dunque della giurisprudenza di Strasburgo - il diritto dominicale muove da una dimensione essenzialmente giusnaturalistica [1] che non si addice affatto alla costruzione – costituzionale - interna del diritto dominicale, ove, come si è visto, campeggia la funzione sociale della proprietà [2].

Anzi, non si è mancato di evidenziare la netta dicotomia esistente fra la Costituzione economica italiana e la prospettiva europea, incarnata non solo dall'art.1 Prot.n.1 alla CEDU e dal suo diritto vivente, ma anche dall'art.17 della Carta di Nizza-Strasburgo, anch'esso es... _OMISSIS_ ...oteso ad inquadrare la proprietà nelle libertà [3], fino al punto da ipotizzare un'impennata di orgoglio da parte dell'Italia, sulla scia della presa di posizione della Corte costituzionale tedesca nella sentenza resa il 30 giugno 2009 sul Lisbon Treaty [4].

E tuttavia, è necessario ribadire quanto già esposto in precedenza circa il fatto che tale concezione giusnaturalistica non affonda affatto nella CEDU e che, anzi, è proprio tale strumento convenzionale a garantire le limitazioni del diritto dominicale per ragioni di interesse pubblico.

Solo che siffatte limitazioni, l’individuazione delle quali è peraltro riservata ai singoli Stati, in tanto si giustificano in quanto rispettino il canone della legalità.

Da ciò consegue che la lesione del diritto al rispetto dei beni - che nel nostro sistema si è manifestata prevalentemente attraverso il fenomeno delle occupazioni illegittime - sta fuori dal tema delle limitazioni... _OMISSIS_ ...
Si può allora osservare che la pacifica risarcibilità della lesione non patrimoniale del diritto al rispetto dei beni operata ripetutamente dalla Corte dei diritti umani si struttura attorno ad un valore che non si distingue affatto da quello già inserito all’interno del reticolo costituzionale, con ovvie conseguenze a proposito dell'agevole corformizzazione della tutela apprestata nell’un sistema rispetto a quella poziore che tale protezione garantisce.

Chè se, diversamente, tale contrasto dovesse sussistere, l’unico modo per dare omogeneità al sistema dovrebbe essere quello di interpretare la norma interna alla luce del diritto sovranazionale, rimettendo alla Corte costituzionale la soluzione del dissidio se il canone ermeneutico dovesse ritenersi non idoneo ad eliminare il gap esistente.

E’ questo, infatti, il senso della c.d. tutela multilivello di cui si via sempre più spesso parlando.

D... _OMISSIS_ ...rte, debole sembra l’argomento volto a sminuire la valenza del diritto di proprietà all’interno dello stesso sistema della CEDU, sottolineando all’uopo che la disposizione in tema di proprietà non trova campo nella Convenzione europea, ma solo nel Protocollo n.1 [5].

Così opinando, si ometterebbe di considerare che, in realtà, il diritto di proprietà è l’unico diritto patrimoniale riconosciuto dalla Convenzione europea – proprio a conferma del suo carattere sui generis - e che il mancato inserimento nel corpo della Convenzione fu prodotto dal mancato iniziale accordo tra gli Stati aderenti circa l’inserzione di tale diritto fra quelli da tutelare, ma non certo da fattori che ponevano in discussione la centralità della proprietà rispetto all’uomo.

Fatti tali chiarimenti, v’è dunque da ritenere che l’assetto del diritto di proprietà che la Corte dei diritti umani è riuscito nel tem... _OMISSIS_ ... certamente superiore a quello garantito dal diritto interno. In questa prospettiva, la capacità espansiva del diritto della CEDU e della sua giurisprudenza non può non irradiarsi sul diritto interno.

E ciò, lo si ribadisce, è ben al di fuori dalla tematica proprietà-inviolabilità attenendo, piuttosto, alla pregnante tutela che un diritto riconosciuto dalla CEDU deve possedere in caso di lesione.

Del resto, non v’è chi non veda come il riconoscimento del danno morale operato dalla Corte CEDU nell’ambito della lesione del diritto dominicale non si discosta affatto dalle liquidazioni di analoghi pregiudizi operati da quello stesso Giudice per tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e dai suoi protocolli che, in linea di principio, meritano una reintegrazione totale, come del resto ha insegnato la vicenda relativa all’irragionevole durata del processo, in cui peraltro il giudice di legittimità, sulla scia ... _OMISSIS_ ...ritiene liquidabile detto pregiudizio sulla base della mera allegazione.

Anche a voler opinare che il diritto di proprietà come tutelato dalla Costituzione non sarebbe un diritto fondamentale dell’uomo, non sembra allora potersi revocare in dubbio che la successiva introduzione della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali di Nizza Strasburgo, includendo il diritto di proprietà fra i diritti umani fondamentali, non possa che incidere sull’interpretazione della norma costituzionale.

Non resta, allora, che procedere ad una lettura della disposizione costituzionale in linea con l’evoluzione dei principi maturata a livello internazionale, senza giungere ad ipotizzare operazioni di disapplicazione della disposizione costituzionale [6], ma semmai sfruttando il canone dell’interpretazione convenzionalmente orientata che proprio la Corte costituzionale ha inaugurato nelle note sentenze gemelle del 2007 [7].

... _OMISSIS_ ...initiva, marginalizza il pericolo di considerare la funzione sociale costituzionale come “logora” [8], ma anzi la riconsidera in modo tale da renderla compatibile con i precetti convenzionali.

Ciò che in definitiva ha fatto, in modo sapiente, la Corte costituzionale nel “merito” delle sentenze gemelle del 2007.