CEDU: il diritto di proprietà come diritto umano

Il diritto di proprietà come diritto umano Occorre tuttavia farsi carico di spiegare se il diritto di proprietà inerisce alla persona umana.

Ed infatti, è pressoché radicata nella dottrina italiana l’idea che il diritto di proprietà non è stato considerato dal legislatore costituente un diritto umano fondamentale.

Tale opinione è stata condizionata dal ritenuto abbandono della teoria giusnaturalistica della proprietà che la Costituzione avrebbe realizzato proprio introducendo il limite della funzione sociale [1].

Anzi, proprio la presenza di detto limite, sul quale si tornerà in prosieguo, ha fatto addirittura ritenere che il riconoscimento della proprietà operato dalla Costituzione è funzionale – id est servente - alla garanzia di alcuni valori fondamentali che trovano nella clausola - generale – della funzione sociale il loro pieno riconoscimento.

Tale clausola, che il legislatore costituent... _OMISSIS_ ...amente omesso di determinare, finisce con l’assumere una valenza polemica verso la proprietà privata, tale da legittimare l’intervento del legislatore al fine di limitare la libertà dei proprietari e di ricondurre l’utilizzazione della proprietà privata verso modalità di godimento e finalità corrispondenti all’equità e alla giustizia sociale [2].

Sicchè solo talune avanguardie virtuose avevano ipotizzato la riconduzione del diritto dominicale all’insieme dei diritti inviolabili dell’uomo [3].

Un esempio limpido dell’ideologia prevalente può rinvenirsi nelle pagine di Aldo Maria Sandulli che, nel nemmeno lontano 1972 [4], rilevava come, tramontata da un pezzo l’era liberale fondata sul connubio inscindibile “libertà-proprietà”, quest’ultima non poteva più considerarsi un’integrazione o addirittura una proiezione e un attributo della personalità. Essa, infatti, a diffe... _OMISSIS_ ...libertà e diritti inseriti nella Costituzione, non veniva definita come un diritto «inviolabile».

Del resto, continuava Sandulli, essa non rientra tra quei «diritti dell’uomo» che globalmente la Costituzione definisce, nell’art.2, «inviolabili», volendo in tal modo significare che (pur senza che ne sia intangibile - come per le libertà e i diritti fondamentali di cui si è fatto cenno- il contenuto e la disciplina) ne viene garantita la preservazione nei confronti della stessa potestà di revisione costituzionale, sul presupposto dell’esigenza della loro simultanea e complessiva presenza nel sistema, a caratterizzarne la democraticità.

Per ulteriormente approfondire la differenza ontologica fra proprietà e diritti umani Sandulli precisava, inoltre, che i diritti «dell’uomo» cui il ricordato precetto della Costituzione si riferisce, sono infatti quelli, strettamente inerent... _OMISSIS_ ...umana, attinenti a manifestazioni dirette, a modi di essere e di operare dell’uomo come tale, mentre già nell’ordine sociale e giuridico preesistente alla costituzione repubblicana la proprietà ( il riconoscimento dottrinale della cui «funzione sociale» risaliva agli anni trenta) aveva perduto quel carattere di stretta inerenza alla persona, di attributo della stessa, che gli era stato annesso artificiosamente in passato.

Trovava così spiegazione, secondo l’illustre Autore, il fatto che il diritto di proprietà non rientrava fra i diritti inviolabili a differenza del diritto al lavoro, pur contenuto nello stesso titolo («rapporti economici») e che lo stesso aveva perso per strada la formula utilizzata nello Statuto albertino secondo la quale «tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili».



La natura del diritto di proprietà come vero ostacolo al ricon... _OMISSIS_ ...anno non patrimoniale Potrebbe, allora, dubitarsi del fatto stesso che la proprietà costituisca un bene afferente la «persona umana» e che proprio l’inserimento, all’interno della Costituzione, della norma a tutela della proprietà nell’ambito dei rapporti economici denoterebbe, se correlata al riferimento espresso alla funzione sociale, la rottura piena tra persona e diritto dominicale.

Del resto, a tale scopo, potrebbe risultare agevole il richiamo ai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, nel corso del quali cadde la formulazione del diritto proprietà nella quale veniva sancito una stretto connubio fra libertà proprietà e persona umana [5].

Ed ancora, prevedibile risulterebbe il richiamo alla versione finale dell’art.42 Cost. che, frutto del disaccordo di fondo, all’interno dell’Assemblea, circa la natura della proprietà, avrebbe finito col fare prevalere la volontà di s... _OMISSIS_ ...il diritto di proprietà è prerogativa riconosciuta “dallo Stato" - e non dell’uomo in quanto tale - il quale può piegarne e plasmarne il contenuto in forza del perseguimento della funzione sociale.

Ma già in dottrina si è messo in evidenza come non siano particolarmente chiari i passaggi che condussero alla versione finale dell’art.42 Cost.

E d’altra parte, proprio l’esame della giurisprudenza costituzionale in ordine al contenuto dell’art.42 Cost. non può che confermare come si sia andato nel tempo inspessendo il contenuto naturale e sostanziale del diritto di proprietà, fino al punto da riconoscere che il legislatore non ha campo libero nel ridurre le prerogative proprietarie [6].

Ed è noto che il culmine di tale tendenza sia rappresentato da Corte cost. n.5/1980 allorchè, affrontando il tema della inerenza dello jus aedificandi al diritto di proprietà, i giudici costituzionali ebb... _OMISSIS_ ... che l’indennizzo espropriativo doveva essere riferito al valore del bene determinato dalle sue caratteristiche essenziali e dalla destinazione economica perché solo in tal modo l’indennità stessa può costituire un serio ristoro per l’espropriato. In tal modo, in definitiva, si è andato riconoscendo un contenuto essenziale del diritto di proprietà e dunque caldeggiando espressamente il carattere fondamentale del diritto di proprietà e così avvicinandolo, come ha rilevato Rodotà, all’art.19 2^ comma del Grundgesetz tedesco.

L’acme di tale processo deve individuarsi proprio nelle sentenze nn.348 e 349 del 2007 che hanno stravolto il sistema indennitario-risarcitorio, riconoscendo al proprietario colpito da un atto ablatorio privativo del dominio l’integrale ristoro commisurato al valore venale del bene, fosse o meno tale atto assistito da garanzie legali.

Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un p... _OMISSIS_ ...entale verso l’umanizzazione del diritto di proprietà, al quale si riconosce la capacità di resistere in pieno all’azione amministrativa pur se finalizzata al perseguimento di finalità di natura pubblica, fino al punto da obbligare l’amministrazione a ristorare, in via generale, l’integrale pregiudizio sofferto “dal proprietario”.

Rimane allora ancorpiù confermato, a sommesso giudizio di chi scrive, che la funzionalizzazione della proprietà non incrina in alcun modo la natura intrinseca del diritto di proprietà meritevole, laddove riconosciuto, di una tutela piena ed effettiva in quanto inerente alla persona del titolare.

In tale prospettiva, la querelle in ordine al ruolo della proprietà ed alla sua collocazione sistematica fra istanze liberiste o collettiviste, ove ancora ritenuta attuale, risulterebbe inconferente rispetto al tema che riguarda la tutela del riconoscimento del danno non patrimoniale da ... _OMISSIS_ ...itto di proprietà.

Non è, infatti, in discussione il compito della legislazione ordinaria di conformare la proprietà alle esigenze della collettività, quanto quello di garantire, a chi è proprietario, mezzi di tutela efficaci e pieni.