Legge n.244/2007: una portata parzialmente retroattiva

Anche per quel che riguarda la portata retroattiva della disposizione che può ridurre l’indennizzo del 25 per cento- essa applicandosi a tutti i procedimenti in corso (ma non ai giudizi in corso, come già ricordato) (e dunque in deroga al regime transitorio fissato dall’art.57 t.u. espropriazione) – solo un esame epidermico della giurisprudenza CEDU sembrerebbe far pensare ad un palese contrasto della normativa sopravvenuta con il canone del giusto processo, proprio alla stregua delle coordinate fissate nella sentenza Scordino c. Italia del Marzo 2006.

Ma come si è già avuto modo di osservare, in effetti, Corte dir. uomo 29 marzo 2006,Scordino, cit., ha mitigato notevolmente il divieto del legislatore di incidere retroattivamente sul diritto dominicale, anzi finendo essa stessa col suggerire all’Italia una disciplina eventualmente anche retroattiva, purchè idonea ad eliminare il ricorso a Strasburgo.

E ciò in linea c... _OMISSIS_ ...e giurisprudenza coniata a partire dal caso Broniowsky c. Polonia.

Ed infatti, nel caso Scordino, la Corte di Strasburgo - Grande Camera -, con un occhio – interessato - alle decine di cause che sono già state proposte per i medesimi motivi nei confronti dell’Italia, quando ebbe a proporre un coacervo di misure di ordine generale per eliminare la violazione strutturale insiste nel sistema normativo in tema di indennizzo espropriativo aveva ricordato che misure riparatorie apparivano necessitate proprio in ragione del carattere strutturale della violazione, del gran numero di persone coinvolte e dell’esistenza stessa del sistema introdotto dalla Convenzione che risulterebbe compromesso da un gran numero di ricorsi originati dalla stessa causa - p.236 -.

La Corte fu così mossa dal desiderio di “agevolare la rapida ed effettiva eliminazione della disfunzione constatata nel sistema nazionale di tutela dei diri... _OMISSIS_ ...; - p.236 -, tanto che nel fissare le misure di ordine generale che possono evitare che cause ripetitive siano portate davanti alla Corte, il giudice di Strasburgo consigliò alle autorità nazionali di assumere - retroattivamente se necessario- tali misure riparatorie in modo da eliminare il contenzioso pendente e potenziale – ed è appena il caso di osservare che l’uso del plurale non pare casuale, se si va a guardare la tipologia di misure legislative, amministrative e di bilancio che dovrebbero garantire al diritto del proprietario ad un indennizzo “che abbia un rapporto ragionevole con il valore dei beni espropriati” e che sia “effettivamente e rapidamente tutelato”-.

Questa è, del resto, la lettura dei principi CEDU offerta dalla Corte di Cassazione (Cass.16 gennaio 2008 n.677) che, proprio accostandosi alla giurisprudenza Scordino c. Italia del 29 marzo 2006, è partita dal presupposto che nella sentenza anzidetta ... _OMISSIS_ ...a ha ribadito come in materia civile il legislatore, in linea generale, non incontri alcun divieto di disciplina retroattiva dei diritti anteriormente attribuiti, poi aggiungendo che tale principio soffre però una restrizione fondamentale impedendo al legislatore di esercitare un' ingerenza normativa finalizzata ad ottenere una determinata soluzione delle controversie in corso.

È stato così precisato che “…tale restrizione non è priva di limiti, poiché essa non opera quando l'intervento retroattivo sia giustificato da motivi imperiosi di carattere generale.”

Quel che Cass. n. 677/2008 ha però inteso precisare è che non sembra desumibile dalla giurisprudenza della Corte europea “un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione, quasi che quest'ultima assicurasse, anche nella materia civile, l'immutabi... _OMISSIS_ ...la di giudizio per tutti i procedimenti pendenti in sede giudiziaria.

Per quanto gravi fossero le ragioni della norma retroattiva, una siffatta garanzia renderebbe infatti insensibile ad essa qualsiasi situazione giuridica purché dedotta in giudizio e si risolverebbe quindi in una rilevante limitazione del potere del legislatore, in contraddizione con la riconosciuta legittimità di un siffatto intervento sia pure nei limiti sopraindicati.

Ma è agevole immaginare che la restrizione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio ostacolo insuperabile all'esercizio di tale potere, essendo verosimile un fiorire di iniziative giudiziarie volte a rendere immodificabile, secondo il principio ipotizzato, la situazione di favore accordata dalle norme vigenti.

Quindi alla lesione in concreto di un potere che la Convenzione non disconosce ma limita si accompagnerebbe verosimilmente un vulnus indiretto a principi fondamentali sulla durata ... _OMISSIS_ ...er effetto della loro moltiplicazione in funzione di preventiva tutela contro possibili modifiche del quadro normativo.”

Ora, al di là della piena condivisibilità dell’iter argomentativo appena ricordato, resta il fatto che il tema della retroattività di una disposizione interna che, potenzialmente, incide su un diritto fondamentale è a buon diritto da inscrivere fra quelli “caldi”.

Seguendo l’approccio casistico che caratterizza gli itinerari giurisprudenziali di Strasburgo - che indubbiamente non aiuta a delineare con precisione ed in termini oggettivi il ragionamento della Corte europea- sembra di poter dire che per il giudice sopranazionale un’ingerenza del potere legislativo in pendenza di procedure giudiziarie è giustificata quando ricorrono rilevanti motivi di interesse generale che non possono certo essere integrati dal mero interesse economico dello Stato e semprechè l’intervento del legisla... _OMISSIS_ ...porzionato rispetto al diritto fondamentale garantito ai cittadini.

Il tema è stato parimenti affrontato dalla Corte costituzionale che, per converso, pare ferma nel giustificare interventi retroattivi in materia diversa da quella penale - si veda, ad esempio, da ultimo, Corte cost.n.274/2006 che affrontando la questione con riferimento alle leggi di interpretazione autentica – e segnatamente distinguendo fra disposizioni di interpretazione autentica dotate di carattere effettivamente interpretativo e norme innovative con efficacia retroattiva ha ribadito la legittimità di entrambe purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (v. anche Corte cost. n. 39/2006; Corte cost. n. 135/2006, Corte cost.n. 291/2003 e Corte cost. n. 374/2002)-.

In questa prospettiva, non sembra agevole ipotizzare a carico della normativa di cui si d... _OMISSIS_ ...s dell’art.111 Cost. in tema di “giusto processo”, spostandosi semmai il discorso sulla congruità della riduzione e sulle ragioni che l’hanno giustificata.

In altri e più chiari termini, l’introduzione retroattiva di un criterio riduttivo, correlata alle condanne pronunziate dal giudice di Strasburgo ed alla necessità di adeguarsi a quei dicta per elidere il contenzioso innanzi alla Corte europea sembrano costituire valide ragioni per introdurre una disciplina retroattiva che si vorrebbe in linea con i canoni della CEDU.

Ciò che, in definitiva, conferma la posizione espressa a suo tempo dalla Corte costituzionale a proposito dell’introduzione “retroattiva” dell’art.5 bis cit. rispetto al criterio del valore venale pieno vigente alla stregua dell’art.39 l.fond., senza che tuttavia la nuova legislazione introdotta nel 2007 partecipi – almeno così sembra - ai tratti ... _OMISSIS_ ...ezza correlati all’incongruità dell’indennizzo che, invece, pesantemente caratterizzavano la disposizione poi dichiarata incostituzionale.

Del resto, se si considera che l’intervento legislativo ha determinato nel suo paradigma generale il riconoscimento dell’indennizzo a valore venale pieno per il proprietario, solo giustificando una riduzione, peraltro di un modesto 25 per cento, per gli interventi di riforma economico sociale, potrebbe sostenersi la piena compatibilità del sistema normativo introdotto dalla legge finanziaria 2008 con i canoni CEDU - fatta salva la necessità di interpretare restrittivamente il concetto di riforma economico sociale alla stregua di quanto già affermato -.

E ciò perché l’abbattimento di cui si è detto non è della stessa portata di quello a suo tempo introdotto dal famigerato art. 5 bis.

Esce, così un quadro di concordia fra giurisdizioni ed ordinamenti ch... _OMISSIS_ ...a migliore conferma di quanto i sistemi vadano armonizzandosi per effetto di interventi convergenti dei diversi “attori” del diritto.