Scordino contro Italia fa crollare il sistema dell’indennizzo espropriativo

Corte dir.uomo 29 Marzo 2006: Scordino c. Italia Possiamo a questo punto tornare alla giurisprudenza di Strasburgo sull’indennizzo espropriativo spettante al proprietario.

Nella sentenza del 29 marzo 2006 Scordino c. Italia, la Grande Sezione ha ribadito, nella sostanza, le conclusioni espresse già all’unanimità dai giudici della Camera che aveva adottato la precedente pronunzia del Luglio 2004 resa dalle stesse parti, fornendo un'interpretazione autentica dei principi espressi in passato in ordine alla misura che l’indennizzo spettante al proprietario attinto da un’espropriazione legittima deve avere per essere in linea con l’art.1 Prot.n.1 alla CEDU.

E’ stato così ribadito che se il principio del ristoro pieno del valore del bene può subire delle limitazioni nei casi di espropriazione, ciò risulta tollerato quando si adottano misure di riforma economica o misure tendenti a conseguire una maggio... _OMISSIS_ ...iale - p.97 sent.- o quando sono operati cambiamenti fondamentali del sistema quali la transizione dalla monarchia alla repubblica -p.98- o in caso di adozione di leggi nell’eccezionale contesto della riunificazione della Germania - p.98-.

Facendo applicazione di tali principi la Corte ha stigmatizzato come nel caso concreto, nel quale si faceva questione di un’espropriazione non agganciata a particolari processi economici e/o politici, la quantificazione dell’indennizzo in misura pari a circa il 50 per cento del valore venale - per di più destinato alla falcidia dell’ulteriore 20% per effetto del carico tributario - aveva prodotto un peso eccessivo e sproporzionato che non poteva essere in alcun modo giustificato in nome del pubblico interesse sotteso alla procedura ablatoria. Doveva pertanto conseguirne che la mancanza di un legittimo scopo di pubblica utilità non poteva giustificare un ristoro inferiore al valore di mercato - p.... _OMISSIS_ ...CRLF| Secondo il giudice di Strasburgo l’applicazione dei criteri contenuti nell’art.5 bis l.n.359/1992 rendeva irrilevante, ai fini dell’indennizzo, la tipologia dei lavori di pubblica utilità cui era preordinato l’esproprio. Anzi, era emerso inconfutabilmente che l’espropriazione in oggetto non era stata compiuta “nel quadro di un processo di riforma economica, sociale o politica” - p.102 sent. -.

Da qui la conclusione che il proprietario era stato sottoposto ad un carico sproporzionato, ottenendo per un’espropriazione che non era rivolta al perseguimento di obiettivi di pubblica utilità un importo di gran lunga inferiore al valore del bene.

Emergeva, così, la preoccupazione principale della Corte di Strasburgo orientata ad impedire, nell’ordinamento italiano, l’introduzione in modo indiscriminato di una disciplina fortemente riduttiva dell’indennizzo senza per n... _OMISSIS_ ... tale sistema alla particolare tipologia di esproprio che, sola, avrebbe potuto giustificare lo scostamento dal valore commerciale del bene.

Questa prospettiva di sistema era evidentemente correlata alle numerose cause che pendevano innanzi alla Corte di Strasburgo sullo stesso tema.

E’ per tale ragione che la Corte europea esplicita la sua convinzione circa il carattere strutturale della violazione connessa all’introduzione dell’art.5 bis l.n.359/1992.

La Corte, inserendosi in un filone giurisprudenziale in cui era stato delineato il ruolo delle c.d. causa pilota - sent. Broniowski c.Polonia [1], Sejdovic c. Italia e Hutten - Czapska c. Polonia [2] - riconosce che la violazione del diritto del ricorrente traeva origina da un problema diffuso causato da una disfunzione dell’ordinamento italiano che ha colpito e potrebbe continuare a colpire in futuro, un gran numero di persone” - p.229 -.
... _OMISSIS_ ...uo;affondo più duro mosso al giudice nazionale si consumava nel punto 230 della sentenza Scordino, allorché la Corte affermava che “l’esistenza e la natura sistemica di tale problema non sono state riconosciute dalle autorità giudiziarie italiane”.

L’attenuante che il giudice di Strasburgo riconosceva alla (sola) Corte costituzionale, per avere nelle sue pronunzie (n.223/1983; n.283 e n.442 del 1993) comunque individuato un problema strutturale di fondo cui avrebbe dovuto provvedere il legislatore, non arrivava ad essere una circostanza esimente di responsabilità.



Il punto sulla “riforma” del sistema indennitario introdotto dalla legge n. 244/2007 La risposta offerta da Corte cost. n.348/2007 alla sentenza Scordino del marzo 2006 appena ricordata si è già in precedenza esaminata, per cui a quelle considerazioni è sufficiente rinviare, con la sola non marginale precisazione che la declarat... _OMISSIS_ ...tuzionalità dell’art.5 bis si poneva in netta discontinuità con le precedenti sentenze della Corte costituzionale che avevano inteso salvaguardare il medesimo sistema indennitario, già da tempo messe in evidenza dalla dottrina [3].

Dopo Corte cost. n.348/2007 che ha spazzato via l’art.5 bis l.n.359/1992 e l’art.37 t.u. espropriazione che aveva fedelmente riprodotto la stessa disposizione eliminandone il tratto di temporaneità ed eccezionalità, ci si è immediatamente interrogati sulle scelte che il legislatore avrebbe dovuto intraprendere per colmare il vuoto prodottisi, evidenziando che nelle more dell’intervento l’unico parametro normativo utilizzabile sarebbe stato l’art.39 l. n.2359/1865.

In questa prospettiva la modifica del testo unico espropriazione in tema di indennità di espropriazione, varata all’interno della legge 24 dicembre 2007 n.244 (art.2 comma 89) [4], è così sembrata espr... _OMISSIS_ ...eramento delle linee direttive esposte dalla stessa Corte cost. n.348/2007 che, nel caducare ex tunc l’art.5 bis l.n.359/1992, era stata ben attenta, nel delineare le possibili linee direttive di un futuro intervento normativo, a non affermare come costituzionalmente obbligato un percorso che garantisse in ogni caso al proprietario colpito da espropriazione legittima il valore venale pieno, proprio richiamando il concetto di funzione sociale della proprietà ed affermando, testualmente, che “il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato” - p.5.7 sent.n.348/2007 -.

Tale scelta normativa ha, però, allo stesso tempo, cercato di valorizzare talune delle indicazioni pure contenute nella decisione della Consulta, così partorendo una disciplina composita e complessa, il cui tasso di equilibrio sembra comunque uniformarsi, almeno nelle sue generali, alle ... _OMISSIS_ ...la Corte costituzionale e della Corte dei diritti umani.