La Carta di Nizza-Strasburgo, CEDU e la Carta dei diritti fondamentali

L'art.17 della Carta di Nizza-Strasburgo e la giusta indennità Occorre a questo punto aprire una breve – e necessaria - parentesi sul diritto dell'Unione europea che, con il ricordato art.17, ha espressamente riconosciuto in favore del proprietario colpito da un provvedimento ablatorio il diritto ad una giusta indennità.

La presenza, all’interno delle fonti normative di una disposizione - posta, dopo l’approvazione del Trattato di Lisbona - sullo stesso piano dei Trattati dell’Unione europea quanto a vincolatività - che descrive il contenuto del diritto di proprietà e che impegna tutti gli Stati dell’Unione europea a rispettarla non può essere dunque tralasciata all’atto di individuare la base giuridica sulla quale il proprietario può fare affidamento.

E proprio i circuiti di legalità che ormai collegano le Carte ei diritti fondamentali - nazionali e sovranazionali - i loro reciproci rinvii e le continue ... _OMISSIS_ ...operazione - diretta o indiretta - fra le Corti impone di considerare anche tale parametro normativo, se proprio si considera che esso tende a fare emergere uno statuto proprietario condiviso dalle tradizioni costituzionali comuni ai Paesi europei.

Occorre allora ricordare che l’art.17 della Carta dei diritti fondamentali ricalca le linee fondamentali dell’art.1 del protocollo aggiuntivo alla CEDU [1], tuttavia prevedendo due rilevanti innovazioni sul versante della tutela del proprietario colpito da un atto ablatorio, riconoscendo esplicitamente per un verso il diritto del proprietario alla giusta indennità e, per altro verso, garantendo effettività al ristoro che dovrà essere versato “in tempo utile”.

Dette modifiche risultano solo apparentemente di basso profilo.

Le stesse, in realtà, segnano ulteriormente un’accentuazione verso i profili di “protezione” che descrivono il cont... _OMISSIS_ ...l diritto dominicale, lasciando ai margini gli aspetti collegati ad esigenze di natura pubblicistica e/o solidaristica, ulteriormente accentuando un processo che sembrava già essere stato messo in moto dal “giusnaturalistico” art.1 Prot.n.1 alla CEDU.

Sempre muovendo dal dato testuale dell’art.17, si noterà che rispetto al “diritto al rispetto dei propri beni” previsto dal par.1 del primo protocollo alla CEDU si è introdotto il riferimento al diritto “di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità”.

Inoltre, al concetto di pubblica utilità che giustifica la privazione della proprietà nell’art.1 Prot. n.1 alla CEDU si giustappone quello di pubblico interesse dell’art.17 dove pure scompare il riferimento al rispetto dei principi generali del diritto internazionale che invece costituiva uno degli elementi portanti dei casi... _OMISSIS_ ...della proprietà nella disposizione CEDU.



due tutele a confronto sulla proprietà: CEDU e Carta dei diritti fondamentali Si è avuto modo di osservare, quando l’analisi è stata incentrata sull’art.1 Prot.n.1 alla CEDU - cap.I -, che non vi era alcuna disposizione che si occupasse espressamente degli aspetti patrimoniali concernenti il diritto del proprietario espropriato.

La giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo era andata anzi affinando uno “statuto” che poneva un principio - quello dell’integralità del valore del bene - in favore del proprietario al quale venivano tuttavia aggiunte delle regole supplementari di segno opposto, tese a valorizzare – e giustificare - sempre in termini di eccezione rispetto alla regola una diversità di regime in casi particolari, nei quali il valore pieno non era giustificato.

Quando si è trattato di codificare a livello comunitario i... _OMISSIS_ ...oprietà, non poteva non tenersi conto della legislazione vigente nella maggior parte dei Pesi europei, indiscutibilmente protesa a garantire al proprietario diritto al pieno ristoro [2].

Quest’esigenza, del resto, nasceva proprio dal rinvio alle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri che la Corte di giustizia aveva imposto all’atto di codificare, pretoriamente, i principi generali del diritto comunitario, astraendoli, come già detto, anche dalla CEDU.

Si era, così, venuto a creare un sistema nel quale gli ambiti di discrezionalità del giudice di Lussemburgo erano davvero significativi, non essendosi mai affermato con chiarezza che l’opera di emersione dei diritti fondamentali dovesse fondarsi su uno standard di tutela offerto da uno più Stati ovvero se la Corte tendesse ad enucleare forme autonome di tutela in funzione armonizzatrice.

Certo è che all’atto di porre mano alla codifica... _OMISSIS_ ...i proprietà, il panorama normativo europeo non poteva certo dirsi uniforme a proposito dell’indennizzo espropriativo, talvolta proteso a riconoscere il valore pieno dell’immobile e dunque l’integrale riparazione del bene considerando il suo valore di mercato - è il caso dei Paesi di common law, della Francia, della Spagna - talaltra invece rivolto a valorizzare esigenze di bilanciamento fra diritto dominicale ed interesse pubblico e dunque a giustificare un minore indennizzo al proprietario - è il caso dell’Italia e della Germania [3] -.

V’era, d’altro canto, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, almeno negli anni anteriori al 2004, non aveva affermato in termini netti alcun principio, anche considerando che la normativa di riferimento- il più volte ricordato art.1 Prot.n.1 annesso alla Convenzione- non conteneva un esplicito riferimento alla questione dell’indennizzo.

E’ dunque ques... _OMISSIS_ ...ella quale s’inserisce il concetto di “giusta indennità” all’interno dell’art.17 della Carta di Nizza-Strasburgo.

Inserimento che, stando al significato che a tale locuzione viene data dal diritto vivente e dalle Costituzioni di molti ordinamenti europei (art.73 comma 1 Cost. Danimarca [4], art.15 Cost.Finlandia [5], art.17 comma 2 Cost.Grecia [6], art.62 comma 2 Cost.Portogallo [7], art.33 comma 3 Cost. Spagna [8] ove la formula utilizzata è in realtà meno netta) potrebbe essere interpretato nel senso di precludere ai legislatori nazionali la possibilità di fissare un limite inferiore al valore venale del bene [9].

Si tratterebbe, dunque, di un principio che eliderebbe, alla radice, quell’esigenza di contemperamento fra proprietà ed interesse pubblico che veniva generalmente espressa attraverso formule linguistiche incentrate sul carattere “serio”, “equo”, “congruo” de... _OMISSIS_ ...izzo pure presenti in diverse esperienze nazionali - art.16 Cost.Belgio [10], art.16 Cost. del Lussemburgo [11], art.14 comma 1 Cost. Olanda [12] - alle quali si aggiunge l’Italia ove il puro riferimento al concetto di indennizzo contenuto nel comma 2 dell’art.42 Cost. è stato dalla Corte delle leggi interpretato, almeno fino alla sentenza n.348/2007, nel senso che esso esclude la commisurazione al giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita impedendo soltanto il riconoscimento di un ristoro simbolico.

La possibile alternativa a tale lettura, rivolta ad attribuire all’aggettivo giusto il senso di una liquidazione che tenga nel dovuto conto gli interessi della collettività e quelli delle parti private - sulla falsa riga di quanto previsto dall’art.14 comma 3 della Costituzione tedesca - come pure sollecitato in dottrina anche in ragione della dimensione solidaristica che perme... _OMISSIS_ ...ta di Nizza [13] può non risultare peregrina essa abbisognando, tuttavia, di rilevanti precisazioni.

Decisivo, in ogni caso, sembra essere per un verso il canone esegetico contenuto nell’art.52 par.4 della stessa Carta, alla stregua del quale “Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni”, anche se non potrà nemmeno tralasciarsi di considerare la regola contemplata nel par.3 dello stesso art.52, secondo la quale “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa... _OMISSIS_ ...F| Già si è detto in altra sede dell’omesso riferimento al concetto di funzione sociale all’interno della disposizione di cui all’art.17 e della circostanza che ciò non può indirizzare a far ritenere che i legislatori nazionali siano privi di quell’ampio margine di apprezzamento nell’individuazione delle politiche protese al perseguimento dei bisogni pubblici anche quando dovessero scontrarsi con l’esistenza di diritti dominicali che si pongono in contrasto con la realizzazione di quei bisogni.

Potere che, tuttavia, nemmeno sembra poter tollerare la perdita del diritto al valore pieno del bene tutte le volte in cui lo Stato e le sue articolazioni perseguono i fini istituzionali che li animano.

Le uniche eccezioni che al principio del valore venale pieno sembrano potersi e doversi tollerare saranno, allora, quelle che la Corte dei diritti umani ha tentato di codificare nella propria giurisprudenza, sop... _OMISSIS_ ...e. In questo modo, del resto si realizza la “concordia” fra il sistema indennitario interno – come recentemente reinterpretato dalla Corte costituzionale italiana- e quello della CEDU, proprio rispondendo a quell’esigenza di “uniformità” che si fonda, ancora una volta, sul concetto di interpretazione conforme.

In questa direzione spinge, in maniera significativa, proprio l’art.53 della Carta di Nizza che sembra contenere la normativizzazione del criterio del massimo riconoscimento di tutela che già avevamo espresso qualche tempo fa a proposito dei rapporti fra CEDU e diritto interno [14].