E’ del tutto pacifico che in forza di quanto disposto dall’art. 31, comma e, c.p.a., il Giudice, con riguardo alla azione avverso il silenzio, può decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo qualora si tratti di attività vincolata, o quando risulta che non sussistono margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari altri adempimenti istruttori