ART 53 DPR 327 01

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Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 c.p.c.)

È noto che, se non avviene a norma dell’art. 138 c.p.c., la notificazione deve essere fatta, in primo luogo, nel comune in cui il destinatario ha la residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio, o esercita l’industria o il commercio.

Le persone alle quali l’atto può essere affidato

Con riguardo alle persone alle quali l’atto può essere affidato – nella ipotesi in cui il destinatario non venga trovato sui luoghi - il secondo comma dell’art. 139 c.p.c. prescrive che la consegna possa essere effettuata ad una persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o alla azienda purchè non minore di quattordici anni, o non palesemente incapace.

Irreperibilità, o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.): presupposti e procedimento

se esistono elementi idonei a far sorgere il dubbio circa la esattezza della individuazione di quei luoghi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere le opportune ricerche, ed il giudice deve poi procedere alle relative verifiche, per poter decidere sulla validità della notifica effettuata, ed eventualmente disporne la rinnovazione .

La raccomandata in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.)

Molto più complicato, invece, è il problema della raccomandata, in relazione al quale la notifica con le modalità in esame, come è noto, ha di recente subito significative modifiche ad opera della Corte Costituzionale che ha sancito che, ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione in commento, la semplice spedizione della raccomandata non possa più essere considerata sufficiente .

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 cpc)

Tra le varie forme di notificazione, è una di quelle in relazione alle quali le ipotesi di patologia sono più semplici, ma non per questo meno insidiose: non è forse un caso che il contrasto di orientamenti tra le Sezioni Unite in ordine alle conseguenze del mancato perfezionamento è sorto proprio in relazione a tale tipo di procedimento.

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)

In relazione a tale forma di procedimento – che si distingue da quello di cui all’art. 140 perché la irreperibilità non è soltanto temporanea, come accade in quel caso lì – l’ipotesi di patologia più frequente deriva dalla possibilità che essa sia stata adottata senza che ne sussistessero i presupposti.

Notificazione alle amministrazioni dello Stato (art. 144 c.p.c.)

a dover essere notificati presso l’Avvocatura sono gli atti introduttivi di qualsiasi giudizio, ivi compresi quelli di esecuzione, e quindi anche il pignoramento presso terzi

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.)

Come è noto, la norma in esame ha subito una profonda modificazione ad opera della legge 28 dicembre 2005 n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.

Forme di notificazione ordinate dal giudice (art. 151 c.p.c.)

È norma in relazione alla quale i contrasti non riescono a ricomporsi in alcun modo, e probabilmente ciò non accadrà sino a quando lo sviluppo tecnologico, e la emanazione di una disciplina di dettaglio esauriente, non avrà consentito il diffondersi delle notificazioni per il tramite della posta elettronica cd. certificata.

La sanatoria dei vizi delle notifiche per ordine del giudice (art. 291 c.p.c.)

l’ordine di rinnovazione, e la conseguente sanatoria, non potranno essere emessi le volte in cui la notifica sia inesistente per essere stata eseguita in luogo o a persona che, oltre ad essere diversi da quelli dovuti, non abbiano alcuna attinenza o riferimento o collegamento con il destinatario .

La sanatoria dei vizi delle notifiche per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)

In buona sostanza, la idoneità della prova della conoscenza dovrà essere valutata di volta in volta, tenendo conto della adeguatezza delle difese svolte, per cui, ad esempio, è evidente che la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi comporterà la sanatoria di eventuali vizi della notificazione dell’atto cui ci si oppone .

La genesi del danno da disturbo

La natura rivoluzionaria della svolta giurisprudenziale costituita dall’ormai celeberrima sentenza n. 500/99 della Cassazione è confermata dal fatto che la portata innovativa di una tale pronuncia deve essere, ancora oggi, pienamente analizzata e recepita dagli interpreti del diritto.

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