La sanatoria dei vizi delle notifiche per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)

Riservata, come tutte le forme di sanatoria, alle sole ipotesi di patologia qualificabili in termini di nullità, con la esclusione, quindi, delle più gravi forme che determinano la inesistenza delle notificazioni, può ritenersi operante nei casi in cui si reputa raggiunta una adeguata prova del fatto che, nonostante la esistenza del vizio, il destinatario abbia conseguito la conoscenza dell’esistenza dell’atto notificato, ed anche del suo contenuto, conoscenza che deve essere idonea a consentire un’adeguata difesa .
Trovano forse per questo spiegazione alcune apparenti oscillazioni della giurisprudenza, che in qualche caso sembra orientata a ritenere sufficiente la prova della semplice conoscenza dell’atto, come, ad esempio, è accaduto in relazione al controricorso per cassazione, per il quale è stato affermato che la nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nella memoria, con ciò dimo... _OMISSIS_ ...notifica ha raggiunto il suo scopo che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato .
In buona sostanza, la idoneità della prova della conoscenza dovrà essere valutata di volta in volta, tenendo conto della adeguatezza delle difese svolte, per cui, ad esempio, è evidente che la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi comporterà la sanatoria di eventuali vizi della notificazione dell’atto cui ci si oppone .
La sanatoria in parola costituisce espressione in un principio di carattere generale, applicabile anche al processo amministrativo , e ciò anche prima che la ipotesi venisse esplicitamente disciplinata dal codice del processo amministrativo, nonché alle notificazioni eseguite dagli avvocati ; tuttavia, va evidenziato che, in materia tributaria, è stato osservato che la sanatoria di eventuali nullità della notificazione di avvisi di accertamento può operare soltanto se il conseguimento dello s... _OMISSIS_ ...ima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi di imposta – per l’esercizio del potere di accertamento .
Gli effetti della sanatoria disposta dalla norma in parola retroagiscono al momento in cui è stata eseguita la notifica viziata e, quindi, resta irrilevante la eventuale intervenuta scadenza, nel frattempo, del termine di impugnazione e ciò si verifica – si badi – «anche se la costituzione avviene dichiaratamente al solo scopo di eccepire la nullità» .
È evidente che una tale retroattività, sostanzialmente illimitata, pone un delicato problema, (nella ipotesi in cui non sia stata disposta la sanatoria della nullità ex art. 291 c.p.c.) in ordine alla sorte di tutti gli atti compiuti nel frattempo.
È del tutto palese che la loro sorte sarà disciplinata dall’art. 159 comma 1 c.p.c., e pertanto che essi saranno in linea di massima nulli per la loro dipendenza dalla validità d... _OMISSIS_ ...one dell’atto introduttivo.

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