La legittimità di un intervento edilizio va valutata sulla base della normativa vigente nel momento in cui viene realizzato

TITOLO EDILIZIO --> NORMATIVA APPLICABILE

Ai fini della verifica della legittimità di un intervento sotto il profilo urbanistico ed edilizio occorre avere riguardo alla disciplina vigente nel momento in cui l’intervento stesso è stato realizzato.

Prima del 1967 l’obbligo di richiedere il titolo edilizio, all’epoca chiamato licenza edilizia, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 sussisteva solo per gli immobili da realizzare nei centri urbani; in seguito, nel 1967 tale obbligo è stato esteso all’intero territorio comunale; infine dal 1977 l’obbligo di richiedere la concessione edilizia è stato esteso ad ogni tipo di “attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”.

La domanda di concessione edilizia deve essere valutata alla luce della normativa vigente al momento in cui l'Amministrazione comunale provvede su di essa e non ... _OMISSIS_ ... presentazione.

A tutte le diverse tipologie di interventi edificatori di cui all'art. 22, comma 3, del TUE, sul piano sostanziale dei presupposti, penale e contributivo si applica la disciplina dettata per il permesso di costruire.

Il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla compatibilità con la densità edilizia consentita dalle prescrizioni urbanistiche vigenti all’epoca dell’adozione del provvedimento abilitativo senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme.

TITOLO EDILIZIO --> NORMATIVA APPLICABILE --> COSTRUZIONI ANTERIORI ALLA LEGGE PONTE

Grava interamente sulla parte privata l’onere della prova in ordine alla data di realizzazione di una determinata opera edilizia, perché, essendo stata realizzata fuori dal centro abitato in epoca antecedente alla legge “ponte”, se ne possa escludere la sottoposizione al preventivo rilascio del titolo abilitati... _OMISSIS_ ...F| La previsione di una pianificazione e di un controllo obbligatori limitata ai centri abitati di cui alla L. n. 1150/1942, certamente non impediva ai Comuni di estendere all’intero territorio comunale (anticipando il contenuto della L. n. 765 del 1967) il potere di pianificazione e controllo dell’attività edilizia, con il conseguente obbligo di titolo autorizzatorio, trattandosi di una tipica prerogativa ad essi spettante.

Nel periodo tra la legge urbanistica e la legge ponte n. 765 del 1967 non sussisteva l’obbligo di licenza per edificare fuori dai centri abitati.

Spetta al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta con riferimento a epoca anteriore alla c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate ... _OMISSIS_ ... perimetro del centro urbano. A tal proposito, la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppure presuntiva, della data di ultimazione dei lavori abusivi.

L’obbligo di richiedere il permesso di costruire (prima chiamato licenza edilizia) per realizzare nuove edificazioni è stato introdotto dall’art. 31, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 esclusivamente per gli immobili situati nei centri urbani; solo a seguito dell’approvazione della c.d. legge ponte 6 agosto 1967 n. 765, tale obbligo di munirsi del titolo abilitativo ad edificare è stato esteso all’intero territorio comunale, con la conseguenza che è legittimo un immobile privo di titolo abilitativo realizzato al di fuori del centro urbano in epoca anteriore al 1967, in quanto l’obbligo di richiedere la licenza edilizia per interventi da effettuare sull'intero territorio comunale è stat... _OMISSIS_ ...r la prima volta con la l. n. 765 del 1967.

Considerato che solo a decorrere dal 1 settembre 1967, in seguito all’entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d."legge ponte"), sussiste l’obbligo generalizzato di preventivo titolo edilizio autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale, mentre, prima di quella data, ai sensi dell’art. 31, legge urbanistica, sussisteva l’obbligo di previa licenza edilizia solo per edificare nei centri urbani o nelle zone di espansione previste dal P.R.G., ne consegue che, ove siano stati realizzati senza titolo interventi edilizi in area posta al di fuori del centro abitato, in un momento storico in cui nessuna norma comunale prevedeva la necessità del titolo abilitativo fuori dal centro abitato, non è configurabile un abuso edilizio e, quindi, tali opere devono ritenersi legittime e non può essere irrogata la sanzione della demolizione.
... _OMISSIS_ ...so di opere edilizie realizzate in epoca anteriore alla entrata in vigore della l. 765/1967, che per la prima volta ha imposto il previo rilascio della licenza edilizia in qualsiasi parte del territorio comunale, debbono considerarsi comunque abusive le opere realizzate con riferimento ad immobili che insistevano in un’area che all’epoca era inserita in un centro abitato.

Tenuto conto della disciplina della legge n. 1150/1942 (che già aveva richiesto il rilascio di un titolo edilizio limitatamente a nuove costruzioni, ampliamenti e modifiche di strutture o dell'aspetto nei centri abitati di tutti i comuni d'Italia sprovvisti di strumenti urbanistici e in relazione anche alle zone di espansione per i Comuni, per contro, provvisti di un piano regolatore comunale, l’art. 31 comma 5, della legge n. 47/1985 ha consentito una forma specifica di sanatoria per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai... _OMISSIS_ ...t. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dai regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione.

Le opere edilizie effettuate nei centri abitati prima del 1967 potevano essere sanate con la domanda di condono di cui alla l. 47/1985 ovvero in virtù delle due successive occasioni di condono legislativo ovvero (nel rispetto del principio della c.d. doppia conformità) tramite l’istituto dell’accertamento per conformità, potendo perdere la loro caratterizzazione giuridica di illeciti edilizi soltanto all’esito favorevole dei relativi procedimenti.

Non può non dirsi abusiva la costruzione che, nel suo assetto attuale (nella specie una villetta di dimensioni non modeste) è del tutto diversa da quella originariamente esistente (nella specie una stalla di piccole dimensioni risultante da un atto notarile nel 1962), eppure è priva di concessione edilizia.

Il fatto che i lavori siano... _OMISSIS_ ... alla fine degli anni ’60 circa, in base anche alla comune logica, non significa prima del 1967.

TITOLO EDILIZIO --> NORMATIVA APPLICABILE --> COSTRUZIONI ANTERIORI ALLA LEGGE URBANISTICA

È principio consolidato quello secondo il quale non può riconoscersi ex se portata abrogante o disapplicativa di una norma secondaria (id est, un regolamento edilizio) all’art. 31 della legge urbanistica del 1942, laddove reca la disciplina costruttiva nei centri abitati sancendo l’obbligo dell’apposita licenza del Sindaco. Il precitato articolo 31 ha disciplinato in via generale l’obbligo di cui trattasi; ciò non comporta peraltro, ex se, l’abrogazione tacita di una disposizione speciale più rigorosa per le costruzioni al di fuori dei centri abitati esistente nel regolamento edilizio vigente in ragione della particolare disciplina che l’ente locale ha inteso introdurre ai fini della regolamentazione dell... _OMISSIS_ ...ruttiva sul proprio territorio.

Laddove il regolamento edilizio comunale risalente a prima del 1942 risulti in contrasto con la disciplina dei titoli edilizi recata dalla legge urbanistica n. 1150/1942 (nel regime anteriore alla novella apportata dalla legge n. 765/1967), prevale su di esso la disciplina legislativa posteriore di rango superiore che prescriveva la licenza edilizia per i soli interventi nei centri abitati e, a determinate condizioni, nelle zone di espansione.

Va negata la possibilità di riconoscere all'art. 31 comma 1, della l. n. 1150/1942 una portata abrogante o disapplicativa della previgente normativa edilizia, pertanto deve essere comminata la sanzione demolitoria per le costruzioni realizzate in assenza del titolo edilizio, anche se eseguite al di fuori del centro abitato o delle zone di espansione, ove l'obbligo fosse previsto dai regolamenti edilizi comunali previgenti all’emanazione della disposizione legislati... _OMISSIS_ ...|
Un regolamento comunale anteriore alla legge urbanistica del 1942 non può essere abrogato da quest'ultima non essendovi incompatibilità tra fonte legislativa successiva e quella regolamentare anteriore.

Non è abrogato illegittimo o non più applicabile un regolamento comunale fosse stato abrogato una volta entrata in vigore la legge n. 1150/1942, che, all’art. 31, limitava la necessità della licenza edilizia all’attività edificatoria svolta all’interno dei centri abitati e nelle zone di espansione previste dai piani, sicché è legittima la sanzione della demolizione per le costruzioni realizzate in assenza del titolo edilizio, se eseguite al di fuori del centro abitato o delle zone di espansione, ove l’obbligo fosse stato previsto dai regolamenti edilizi comunali.

La realizzazione di un immobile in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge urbanistica fa sì che lo stesso rientri nel regim... _OMISSIS_ ...ficazione libera anche per gli immobili ricadenti all’interno della cintura urbana.

TITOLO EDILIZIO --> NORMATIVA APPLICABILE --> INTERVENTI SUCCESSIVI

La realizzazione di ulteriori superfetazioni abusive nell'ambito di un complesso edilizio risalente conducono alla creazione di un’opus, completamente difforme da quello originario, con la conseguente impossibilità di distinguere, al suo interno, tra le opere legittimamente edificate (perché, in ragione della loro risalenza, non vi sarebbe stato obbligo di munirsi di licenza edilizia) e quelle abusive “tout court”.

TITOLO EDILIZIO --> NORMATIVA APPLICABILE --> PROVA DELL'EPOCA DI REALIZZAZIONE

In ossequio alle regole generali in materia di ripartizione dell’onere della prova, laddove l’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere di vigilanza sull’uso del territorio rilevi la realizzazione di nuove ... _OMISSIS_ ...i che è stato realizzato un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo edilizio e comunque in contrasto con la disciplina urbanistica della zona, spetta all’interessato provare quando l’intervento è stato realizzato per dimostrarne la legittimità.

L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizia, sia al fine di poter fruire del beneficio del condono edilizio, sia al fine di escludere la necessità di titolo abilitativo, per essere stata essa realizzata al di fuori del centro abitato in epoca antecedente alla legge “ponte” n. 761 del 1967, grava sul privato.

L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio e della sua consistenza incombe sulla parte privata e non sull’amministrazione, la quale, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi ... _OMISSIS_ ...
La prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell’interessato, dato che solo quest’ultimo può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’addotta sanabilità del manufatto e/o del suo carattere non abusivo in ragione dell’eventuale preesistenza rispetto all’epoca dell’introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi, dovendosi in ogni caso fare applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova.

Nel caso in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti (ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazion... _OMISSIS_ ...ficazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti) e, dall’altro, o la pubblica amministrazione, non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza, inferendo, così e secondo criteri di normalità, la probabile data di tale ultimazione da un complesso di dati, documentali, fotografici e certificativi, necessari in contesti o troppo complessi o laddove i rilievi ...


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