Condizioni di derogabilità dalle prescrizioni relative alle distanze legali tra gli edifici

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> DEROGABILITÀ

Il D.Lgs. n. 102 del 2014, art. 14, al comma 7, nel prevedere la possibilità di derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura, pre... _OMISSIS_ ...ori siano necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Il D.Lgs. n. 115 del 2008, art. 11, consente di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché' alle altezze massime degli edifici, in relazione allo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, purché si tratti di opere necessarie ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ... _OMISSIS_ ...he deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. Nei contesti non ancora normati per effetto delle disposizioni applicative della nuova disciplina di principio emergente dall'art. 2-bis del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, inserito dall’art. 30, comma 1, lett... _OMISSIS_ ...distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l’igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose, debbono considerarsi inderogabili da parte dei Comuni, i quali sono obbligati ad attenersi ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici. Gli strumenti urbanistici che consentono la deroga prevista dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., sono tipici, giacché il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio. In tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina s... _OMISSIS_ ...iano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone; ciò in quanto la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi. L’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, ricadenti in zona diversa dalla zona A, per la sua genesi e per la sua funzione igienico-sanitaria, costituisce un principio assoluto e inderogabil... _OMISSIS_ ... una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti. Le previsioni di cui all' art. 9, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 — riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici — essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l'igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose, devono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei Comuni, che si devono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici. La disposizione contenuta nell'articolo 9 DM 1444/1968 ha carattere inderogabile, poiché si tratta di una norma imperativa, emanata in applicazione dell'art. 41-qui... _OMISSIS_ ...icurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece disposta dalla disciplina, anche in tema di distanze, del codice civile. In tema di deroghe alle distanze ex art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, all’intervento di recupero di un immobile già esistente può essere assimilato quello di demolizione e ricostruzione solo laddove siano mantenute in toto le medesime dimensioni esterne dell’edificio preesistente, Le disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 sono inderogabili e cogenti unicamente in ordine al limite minimo di distanza tra edifici e sostituiscono le previsioni degli strumenti urbanistici locali solo se ... _OMISSIS_ ...coro e sicurezza degli abitati; esso consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi. Le distanze tra costruzioni e quelle tra costruzioni e confini di zona rispondono entrambe al medesimo fine di tutelare l’interesse pubblico a uno sviluppo urbanistico armonioso e ordinato secondo le previsioni pianificatorie. Dette distanze, a differenza di quelle tra costruzione e confine di proprietà, sono perciò inderogabili in virtù del diverso scopo cui mirano. La disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative st... _OMISSIS_ ...a competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo - il governo del territorio - che ne detta anche le modalità di esercizio. L’art. 9 del DM 1444/1968, nel prevedere l'inderogabilità in peius delle distanze minime tra gli edifici, non è però senza eccezioni: è infatti consentita l’edificazione a distanze minori, sia pure solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Per una corretta interpretazione dell'art. 9 del DM 1444/1968, si deve sostenere che le deroghe delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, ... _OMISSIS_ ...sciplina regionale, salvo che questa preveda deroghe al regime generale delle distanze nel senso di porre limiti maggiori, nel rispetto del criterio di ragionevolezza, o altrimenti - ai sensi dell'ultimo comma, secondo periodo, del comma 9 - se “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”. Le previsioni di cui all'art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l'igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose, debbono considerarsi inderogabili da parte dei Comuni, che si debbono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici; inolt... _OMISSIS_ ...ioni debbono considerarsi avere una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi. Le distanze tra costruzioni sancite dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 sono tendenzialmente inderogabili, venendo in rilievo una norma imperativa avente il fine specifico di garantire l'interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell'edilizia ed alla protezione della salute dei cittadini (prevenendo la formazione di intercapedini malsane); tali distanze sono dunque coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal... _OMISSIS_ ...44/1968 non diventa derogabile per il solo fatto di essere recepita in un regolamento comunale. La realizzazione di una strada pubblica a ridosso di un condominio preesistente giustifica la deroga alla distanza minima dello stesso dalla strada. La disciplina in tema di distanze non si applica laddove le costruzioni siano state realizzate su di un unico fondo. Le previsioni di cui all’art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l’igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose debbono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei comuni, che si debbono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici. ... _OMISSIS_ ...ormazione di intercapedini nocive sotto i profili igienico e sanitario, restando tuttora ferma, in virtù dell’art. 136 del DPR 380/2001, la regola ex art. 47-quinquies, commi 6, 8 e 9 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 e, con essa, il citato art. 9 del DM 1444/1968, che va rispettato da tutti i Comuni, quand’anche vi fossero norme contrastanti o di diverso tenore, incluse negli strumenti urbanistici. L’art. 60 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 che consente l’edificazione in deroga alle distanze va interpretato nel senso che in mancanza delle cause ostative dallo stesso previste l'amministrazione ha la facoltà di rilasciare o meno il titolo edilizio. La disposizione contenuta nell’ art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, che prescrive la distanza di dieci metri che de... _OMISSIS_ ...ne delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell’interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. Deve escludersi che la deroga alla disciplina generale in materia di distanze prevista in via generale dal legislatore per i beni sottoposti a vincolo, e che impedisce la costruzione in aderenza, possa essere introdotta da norme di rango secondario, quali i regolamenti edilizi degli enti locali, ovvero da un provvedimento amministrativo della Soprintendenza. La l. n. 1089 del 1939, che consente alla P.A. di provvedere ... _OMISSIS_ ...cessarie (art. 21), senza i vincoli derivanti dalle norme sulle distanze, non esclude, di per sé, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi, l'applicazione, rispetto agli immobili da essa considerati, delle norme sulle distanze tra le costruzioni ed i limiti della proprietà dei privati che da esse derivano. È irrilevante la circostanza secondo la quale la costruzione realizzata in violazione delle distanze è stata assentita dal Comune, non potendo un provvedimento amministrativo incidere sulle disposizioni inderogabili dettate al riguardo dal D.M. 1444 del 1968. In caso di demolizione e ricostruzione, la deroga all’osservanza delle distanze tra fabbricati di cui al D.M. n. 1444 del 1968 può essere ritenuta ammissibile unicamente se il nuovo edificio mantenga una form... _OMISSIS_ ...ricostruzione dell’edificio originario sia effettuata su un’area di sedime differente da quella preesistente e con una volumetria ed un ingombro di sagoma di gran lunga maggiori. L'esistenza dell'animus turbandi, implicito nella stessa violazione delle norme vigenti in materia di distanze legali, non può in nessun modo essere giustificata da qualsivoglia "prassi amministrativa" locale derogatoria. La disciplina regionale sul piano casa non può derogare la disciplina statale relative alle distanze tra edifici. Il D.M. 2.4.1968, emanato in forza dell’art. 41-quinquies commi 8 e 9 della legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150, detta limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati a... _OMISSIS_ ...tici. L'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 sui limiti di distanza tra i fabbricati ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, costituisce un principio assoluto ed inderogabile che prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia, infine, sull'autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che, per loro natura, non sono nella disponibilità delle parti. In materia di distanze legali sussiste un d...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.