Condizioni di derogabilità dalle prescrizioni relative alle distanze legali tra gli edifici

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> DEROGABILITÀ

Il D.Lgs. n. 102 del 2014, art. 14, al comma 7, nel prevedere la possibilità di derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura, prevede che però i relativi interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino appunto maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura supe... _OMISSIS_ ...ori siano necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Il D.Lgs. n. 115 del 2008, art. 11, consente di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché' alle altezze massime degli edifici, in relazione allo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, purché si tratti di opere necessarie ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo D.Lgs. La disposizione contenuta nell’art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 sulla distanza d... _OMISSIS_ ...he deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. Nei contesti non ancora normati per effetto delle disposizioni applicative della nuova disciplina di principio emergente dall'art. 2-bis del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, inserito dall’art. 30, comma 1, lett. 0a), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, le previsioni di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ... _OMISSIS_ ...distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l’igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose, debbono considerarsi inderogabili da parte dei Comuni, i quali sono obbligati ad attenersi ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici. Gli strumenti urbanistici che consentono la deroga prevista dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., sono tipici, giacché il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio. In tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, da parte degli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifi... _OMISSIS_ ...iano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone; ciò in quanto la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi. L’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, ricadenti in zona diversa dalla zona A, per la sua genesi e per la sua funzione igienico-sanitaria, costituisce un principio assoluto e inderogabile, che prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quan... _OMISSIS_ ... una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti. Le previsioni di cui all' art. 9, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 — riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici — essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l'igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose, devono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei Comuni, che si devono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici. La disposizione contenuta nell'articolo 9 DM 1444/1968 ha carattere inderogabile, poiché si tratta di una norma imperativa, emanata in applicazione dell'art. 41-quinquies della l. 7 agosto 1942 n. 1150, la quale predetermina in via generale e astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni d... _OMISSIS_ ...icurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece disposta dalla disciplina, anche in tema di distanze, del codice civile. In tema di deroghe alle distanze ex art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, all’intervento di recupero di un immobile già esistente può essere assimilato quello di demolizione e ricostruzione solo laddove siano mantenute in toto le medesime dimensioni esterne dell’edificio preesistente, Le disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 sono inderogabili e cogenti unicamente in ordine al limite minimo di distanza tra edifici e sostituiscono le previsioni degli strumenti urbanistici locali solo se queste siano meno restrittive. L'art. 873 c.c., prescrivendo la distanza per le costruzioni, è inteso ad evitare la formazione di intercapedini dannose e a tutelare interessi general... _OMISSIS_ ...coro e sicurezza degli abitati; esso consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi. Le distanze tra costruzioni e quelle tra costruzioni e confini di zona rispondono entrambe al medesimo fine di tutelare l’interesse pubblico a uno sviluppo urbanistico armonioso e ordinato secondo le previsioni pianificatorie. Dette distanze, a differenza di quelle tra costruzione e confine di proprietà, sono perciò inderogabili in virtù del diverso scopo cui mirano. La disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del t... _OMISSIS_ ...a competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo - il governo del territorio - che ne detta anche le modalità di esercizio. L’art. 9 del DM 1444/1968, nel prevedere l'inderogabilità in peius delle distanze minime tra gli edifici, non è però senza eccezioni: è infatti consentita l’edificazione a distanze minori, sia pure solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Per una corretta interpretazione dell'art. 9 del DM 1444/1968, si deve sostenere che le deroghe delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. In materia di distanze, l'art. 9 DM 1444/1968 ha un valore precettivo e inderogabile e p... _OMISSIS_ ...sciplina regionale, salvo che questa preveda deroghe al regime generale delle distanze nel senso di porre limiti maggiori, nel rispetto del criterio di ragionevolezza, o altrimenti - ai sensi dell'ultimo comma, secondo periodo, del comma 9 - se “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”. Le previsioni di cui all'art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l'igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose, debbono considerarsi inderogabili da parte dei Comuni, che si debbono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici; inoltre, traendo le norme del DM 1444/68 la propria efficacia dall'art. 41-quinquies, comma 8, l. 17 agosto 1942, n. 1150/1942- in tale parte non abrogato dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 - le ... _OMISSIS_ ...ioni debbono considerarsi avere una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi. Le distanze tra costruzioni sancite dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 sono tendenzialmente inderogabili, venendo in rilievo una norma imperativa avente il fine specifico di garantire l'interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell'edilizia ed alla protezione della salute dei cittadini (prevenendo la formazione di intercapedini malsane); tali distanze sono dunque coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. Le previsioni di distanze inderogabili che non ammettono la facoltà di costruire sul confine o in aderenza sono espressamente normate. L’art. 9 comma 1 numer... _OMISSIS_ ...44/1968 non diventa derogabile per il solo fatto di essere recepita in un regolamento comunale. La realizzazione di una strada pubblica a ridosso di un condominio preesistente giustifica la deroga alla distanza minima dello stesso dalla strada. La disciplina in tema di distanze non si applica laddove le costruzioni siano state realizzate su di un unico fondo. Le previsioni di cui all’art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l’igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose debbono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei comuni, che si debbono attenere ad esse...


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