Derogabilità alle distanze minime tra edifici da parte dei piani urbanistici attuativi

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> DEROGABILITÀ --> PIANI ATTUATIVI

La deroga alle distanze minime tra edifici è ammessa solo a favore della pianificazione attuativa, e non anche per il PRG o i titoli abilitativi diretti (tra cui il PDC).

La deroga alla disciplina sulle distanze di cui all’ultimo comma dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 ammette la costruzione a distanza inferiore ai dieci metri unicamente in presenza di una pianificazione attuativa e non di un intervento diretto.

Le prescrizioni locali rivolte alla disciplina dei rapporti plano-volumetrici tra le costruzioni e degli spazi liberi adiacenti non possono derogare all'art. 873 c.c., non avendo valenza integrativa della norma codicistica in materia di distanze tra costruzioni. Infatti le previsioni degli strumenti urbanistici possono introdurre un regime più restrittivo di quello codicistico, non ce... _OMISSIS_ ... distanza inferiore - o nessuna distanza obbligatoria - tra le costruzioni.

Le deroghe alla distanza inferiore di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9, d.m. n. 1444/1968 sono ammissibili solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Di conseguenza, un permesso di costruire convenzionato non può essere ricompreso nella previsione, non trattandosi di uno strumento urbanistico volto a dare un assetto complessivo a una determinata zona del territorio ma di un semplice titolo edilizio.

Il D.M. 4 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente una deroga alle distanze previste dai precedenti commi per gli edifici facenti parte di una lottizzazione convenzionata, può trovare applicazione solo relativamente alle distanze su fondi che siano inclusi in un medesimo piano particolareggiato e tra costruzioni entrambe fac... _OMISSIS_ ...a lottizzazione.

Il D.M. del 1968, essendo stato emanato su delega della L. 1150/1942, art. 41-quinquies, aggiunto dalla L. 765/1967, art. 17, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

Le norma di attuazione al PUC, in linea generale, non possono esonerare determinate parti costruttive dal computo della distanza legali e siffatte disposizioni regolamentari sono da disapplicare perché in contrasto con la legge, in particolare con l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968; sono ammesse deroghe solo in virtù di disposizioni che hanno di mira il governo del territorio e si traducano in strumenti di pianificazione riferiti a gruppi di edifici e quindi a un determinata porzione di territorio individuata.

L'ipotesi derogatoria contem... _OMISSIS_ ...2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata.

La previsione inserita in uno strumento urbanistico attuativo funzionale a conformare un assetto complessivo e unitario di una determinata zona del territorio comunale, costituente legittima espressione del potere di pianificazione unitaria dell’intera zona cui il piano si riferisce, può derogare alle norme generali sulle distanze, ai sensi degli artt. 38 e 52 l.p. Bolzano e dell’art. 9, ultimo comma, d.m. 1444/1968.

La potestà derogatoria alla disciplina generale delle distanze, previst... _OMISSIS_ ...8 e 52 l.p. Bolzano e dall’art. 9, ultimo comma, d.m. 1444/1968, è funzionale a creare un assetto urbanistico complessivo e unitario per i gruppi di edifici ricompresi in una data porzione di territorio, resa oggetto di un piano particolareggiato, che, per le specifiche caratteristiche urbanistiche del sito, richieda una diversa articolazione degli intervalli spaziali tra ‘pieni’ e ‘vuoti’. Essendo l’esercizio di tale potestà derogatoria in tanto legittimo, in quanto si ponga al di fuori della disciplina privatistica dei rapporti tra proprietari confinanti e sia funzionale al perseguimento di finalità prettamente pubblicistiche di governo del territorio, in sede di sindacato attorno alla legittimità, o meno, dell’esercizio di tale potestà di deroga, occorre aver riguardo allo scopo della normazione derogatoria adottata in concreto.

L’art. 9 del d.m. 1444/1968 ha un valore precettivo e inderogabile e prevale s... _OMISSIS_ ... legislativa regionale salvo che questa preveda deroghe al regime generale delle distanze nel senso di porre limiti maggiori, nel rispetto del criterio di ragionevolezza, o altrimenti - ai sensi dell’ultimo comma, secondo periodo, di tale comma 9 - se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

L'art. 9 del D.M. 1444/1968, essendo stato emanato su delega dell'art. 41 quinquies L. urbanistica 1150/42, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti edilizi, le quali devono essere annullate se oggetto di impugnazione o comunque disapplicate per l’effetto di sostituzione dovuto all’automatico inserimento della clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata.

L’art.. 30, comma 1, 0a), del ... _OMISSIS_ ...1 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito l’art. 2-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sancisce il principio fondamentale della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444/1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Poiché il D.M. n. 1444 del 1968, nel definire le "zone territoriali omogenee" e gli standards urbanistici ai quali i Comuni devono attenersi in sede di approvazione o revisione degli strumenti urbanistici, pone dei parametri "minimi", che gli strumenti urbanistici comunali emanati successivamente all'entrata in vigore del detto decreto ministeriale (17 aprile 1968) sono tenuti ad osserva... _OMISSIS_ ...enti locali possono derogare con la previsione di parametri più rigorosi, è palese l'illegittimità dello strumento urbanistico che non osservi i parametri minimi in questione.

L’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 ha un valore precettivo e inderogabile e prevale sulla disciplina regionale salvo che questa preveda deroghe al regime generale delle distanze nel senso di porre limiti maggiori, nel rispetto del criterio di ragionevolezza, o altrimenti - ai sensi dell’ultimo comma, secondo periodo, del comma 9 – se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

La deroga alle distanze minime potrà essere contenuta, oltre che in piani particolareggiati o di lottizzazione, in ogni strumento urbanistico equivalente sotto il profilo della sostanza e delle finalità, purché caratterizzato da una progettazione dettagliata e definita degli interventi.

... _OMISSIS_ ... speciale della disciplina dettata dal piano di recupero fa sì che la sua attuazione (nella specie, con deroga alle distanze) debba essere circoscritta ai soli interventi in esso ricompresi, ossia agli edifici inclusi nel suo perimetro, e non a quelli che sono allogati all’esterno del piano.

Lo strumento urbanistico generale non è abilitato a modificare ex se la disciplina generale in tema di distanze, poiché, in forza dell’art 9, comma 1, n. 1) D.M. 1444/1968, la deroga alle distanze è riservata ai soli strumenti urbanistici attuativi.

In linea generale, non è legittima l’adozione, negli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle del decreto 1444/1968, atteso che quest’ultimo, essendo stato emanato su delega dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, nr. 1150 (inserito dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, nr. 765), ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni i... _OMISSIS_ ...i inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali.

L'ipotesi derogatoria contemplata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata.

Ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., bensì dal comma 1 dello stesso art. 9 ("Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territor... _OMISSIS_ ...ono stabilite come segue: (...)"), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.

La deroga alle distanze minime tra fabbricati di cui al comma 3, art. 9, d.m. 1444/1968, potrebbe essere ammessa soltanto nel caso di realizzazione contestuale di “gruppi di edifici” e cioè di una pluralità di nuovi edifici inseriti in piani particolareggiati o in lottizzazioni convenzionate.

L'ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime tra costruzioni con normative locali, purché siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali principi si ricavano dall'art. 873 c.c. e dall'ultimo comma dell'art. 9, d.m. n. 1444 del 1968 emesso ai sensi dell'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1941, avente efficacia precettiva ed inderogabile.

In materia di limiti di distanze tra i fabbricati l'ultimo comma d... _OMISSIS_ ...D.M. 1444/1968 ammette, nei centri storici classificati come zone A, distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi dell'articolo citato, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

le norme del N.T.A. del P.R.G. non possono derogare alle distanze legali stabilite imperativamente dall’art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione dell’art. 41-quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150, a sua volta introdotto dall’art. 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765) per i casi di nuova costruzione in zone “B” di completamento.

In linea generale, non è legittima l'adozione, negli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle del decreto 1444/1968, atteso che quest'ultimo, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, nr. 1150 (in... _OMISSIS_ ...t. 17 della legge 6 agosto 1967, nr. 765), ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali.

Le disposizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968 , essendo rivolte alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, sono tassative e inderogabili, e vincolano i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e deve essere annullata se è oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata.

L'ipotesi derogatoria contemplata dal D.M. 4 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesim... _OMISSIS_ ...lareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata; ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è, quindi, recata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.

L’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ammette deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici da parte della legislazione regionale solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determina...


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