VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> DEROGABILITÀ --> PIANI ATTUATIVI
La deroga alle distanze minime tra edifici è ammessa solo a favore della pianificazione attuativa, e non anche per il PRG o i titoli abilitativi diretti (tra cui il PDC).
La deroga alla disciplina sulle distanze di cui all’ultimo comma dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 ammette la costruzione a distanza inferiore ai dieci metri unicamente in presenza di una pianificazione attuativa e non di un intervento diretto.
Le prescrizioni locali rivolte alla disciplina dei rapporti plano-volumetrici tra le costruzioni e degli spazi liberi adiacenti non possono derogare all'art. 873 c.c., non avendo valenza integrativa del...
_OMISSIS_ ... distanza inferiore - o nessuna distanza obbligatoria - tra le costruzioni.
Le deroghe alla distanza inferiore di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9, d.m. n. 1444/1968 sono ammissibili solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Di conseguenza, un permesso di costruire convenzionato non può essere ricompreso nella previsione, non trattandosi di uno strumento urbanistico volto a dare un assetto complessivo a una determinata zona del territorio ma di un semplice titolo edilizio.
Il D.M. 4 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente una deroga alle distanze previste dai precedenti commi per gli edifici facenti parte di un...
_OMISSIS_ ...a lottizzazione.
Il D.M. del 1968, essendo stato emanato su delega della L. 1150/1942, art. 41-quinquies, aggiunto dalla L. 765/1967, art. 17, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.
Le norma di attuazione al PUC, in linea generale, non possono esonerare determinate parti costruttive dal computo della distanza legali e siffatte disposizioni regolamentari sono da disapplicare perché in contrasto con la legge, in particolare con l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968; sono ammesse deroghe solo in virtù di disposizioni che hanno di mira il governo del territ...
_OMISSIS_ ...2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata.
La previsione inserita in uno strumento urbanistico attuativo funzionale a conformare un assetto complessivo e unitario di una determinata zona del territorio comunale, costituente legittima espressione del potere di pianificazione unitaria dell’intera zona cui il piano si riferisce, può derogare alle norme generali sulle dist...
_OMISSIS_ ...8 e 52 l.p. Bolzano e dall’art. 9, ultimo comma, d.m. 1444/1968, è funzionale a creare un assetto urbanistico complessivo e unitario per i gruppi di edifici ricompresi in una data porzione di territorio, resa oggetto di un piano particolareggiato, che, per le specifiche caratteristiche urbanistiche del sito, richieda una diversa articolazione degli intervalli spaziali tra ‘pieni’ e ‘vuoti’. Essendo l’esercizio di tale potestà derogatoria in tanto legittimo, in quanto si ponga al di fuori della disciplina privatistica dei rapporti tra proprietari confinanti e sia funzionale al perseguimento di finalità prettamente pubblicistiche di governo del territorio, in sede di sindacato attorno alla legittimità, o meno, dell’esercizio di tale potestà di deroga...
_OMISSIS_ ... legislativa regionale salvo che questa preveda deroghe al regime generale delle distanze nel senso di porre limiti maggiori, nel rispetto del criterio di ragionevolezza, o altrimenti - ai sensi dell’ultimo comma, secondo periodo, di tale comma 9 - se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
L'art. 9 del D.M. 1444/1968, essendo stato emanato su delega dell'art. 41 quinquies L. urbanistica 1150/42, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti edilizi, le quali devono essere annullate se oggetto di impugnazione o comunque disapplicate...
_OMISSIS_ ...1 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito l’art. 2-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sancisce il principio fondamentale della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, delle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444/1968 e dell'ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
Poiché il D.M. n. 1444 del 1968, nel definire le "zone territoriali omogenee" e gli standards urbanistici ai quali i Comuni devono attenersi in sede di approvazione o revisione degli strumenti urbanistici, pone dei ...
_OMISSIS_ ...enti locali possono derogare con la previsione di parametri più rigorosi, è palese l'illegittimità dello strumento urbanistico che non osservi i parametri minimi in questione.
L’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 ha un valore precettivo e inderogabile e prevale sulla disciplina regionale salvo che questa preveda deroghe al regime generale delle distanze nel senso di porre limiti maggiori, nel rispetto del criterio di ragionevolezza, o altrimenti - ai sensi dell’ultimo comma, secondo periodo, del comma 9 – se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
La deroga alle distanze minime potrà essere contenuta, oltre che in piani particolareggiati o di lottizzazione, in ...
_OMISSIS_ ... speciale della disciplina dettata dal piano di recupero fa sì che la sua attuazione (nella specie, con deroga alle distanze) debba essere circoscritta ai soli interventi in esso ricompresi, ossia agli edifici inclusi nel suo perimetro, e non a quelli che sono allogati all’esterno del piano.
Lo strumento urbanistico generale non è abilitato a modificare ex se la disciplina generale in tema di distanze, poiché, in forza dell’art 9, comma 1, n. 1) D.M. 1444/1968, la deroga alle distanze è riservata ai soli strumenti urbanistici attuativi.
In linea generale, non è legittima l’adozione, negli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle del decreto 1444/1968, atteso che quest’ultimo, essendo stato emanato su deleg...
_OMISSIS_ ...i inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali.
L'ipotesi derogatoria contemplata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata.
Ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relativ...
_OMISSIS_ ...ono stabilite come segue: (...)"), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.
La deroga alle distanze minime tra fabbricati di cui al comma 3, art. 9, d.m. 1444/1968, potrebbe essere ammessa soltanto nel caso di realizzazione contestuale di “gruppi di edifici” e cioè di una pluralità di nuovi edifici inseriti in piani particolareggiati o in lottizzazioni convenzionate.
L'ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime tra costruzioni con normative locali, purché siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali principi si ricavano dall'art. 873 c.c. e dall'ultimo comma dell'art. 9, d.m. n. 1444 del 1968 emesso ...
_OMISSIS_ ...D.M. 1444/1968 ammette, nei centri storici classificati come zone A, distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi dell'articolo citato, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.
le norme del N.T.A. del P.R.G. non possono derogare alle distanze legali stabilite imperativamente dall’art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione dell’art. 41-quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150, a sua volta introdotto dall’art. 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765) per i casi di nuova costruzione in zone “B” di completamento.
In linea generale, non è legittima l'adozione, negli strumenti urbanistici c...
_OMISSIS_ ...t. 17 della legge 6 agosto 1967, nr. 765), ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali.
Le disposizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968 , essendo rivolte alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, sono tassative e inderogabili, e vincolano i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e deve essere annullata se è oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata.
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_OMISSIS_ ...lareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata; ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è, quindi, recata del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.
L’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 ammette deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici da parte della legislazione regionale solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
Il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9), con riguardo alla derog...
_OMISSIS_ ...te nel citato decreto ministeriale: si tratta infatti di aree di operatività di limiti del tutto diverse e non tra loro intercambiabili.
Le disposizioni del D.M. n. 1444/1968, dettate con riferimento agli strumenti urbanistici ad esso successivi (e, dunque, alle costruzioni da realizzarsi sulla base dei medesimi), ai quali si impongono inderogabilmente, al punto da sostituire per inserzione automatica eventuali disposizioni contrastanti, sono volte alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio e rispondono alle finalità proprie della pianificazione urbanistica, in attuazione dei beni e valori costituzionalmente garantiti per suo tramite.
L’introduzione - ad opera dall’art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 2...
_OMISSIS_ ...i questa Corte, inserendo nel testo unico sull’edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità delle deroghe solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio».
È costituzionalmente illegittima la legge regionale che sancisce la derogabilità delle norme previste dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione, in mancanza di un collegamento esplicito di tali deroghe alle previsioni in tal senso degli strumenti urbanistici.
In tema di disciplina delle dista...
_OMISSIS_ ...na alla materia «ordinamento civile») e, “concorrente”, della Regione, nella materia «governo del territorio» (per il profilo della insistenza dei fabbricati su territori che possono avere, rispetto ad altri, specifiche caratteristiche, anche naturali o storiche) – si rinviene nel principio, estraibile dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di efficacia precettiva e inderogabile, per cui sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
L’ultimo comma dell’art. 9 DM 1444/68 contempla, quale ipotesi di deroga alle dist...
_OMISSIS_ ...e, ipotesi dalla quale esula l'ipotesi di realizzazione di un unico nuovo edificio che si va ad inserire nel contesto di un isolato già edificato.
E' perlomeno ardito sostenere che costituisca piano particolareggiato, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 9 d.M. 1444/1968, lo studio non contenente tavole plano-volumetriche riferite a gruppi di edifici e riferito a una parte di territorio dove non era previsto piano particolareggiato.
L'ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio: tali principi si ricavano dall'art. 873 c.c. e dall'ultimo comma dell'art. 9, d.m. n....
_OMISSIS_ ...isioni contenute in un piano di lottizzazione e nei progetti esecutivi ad esso allegati con le quali si deroga alle distanze legali tra le costruzioni, danno luogo alla costituzione di diritti rispettivamente a favore e contro ciascuno dei lotti del comprensorio e ne vincolano gli acquirenti. E poiché la deroga approvata dall'ente locale si regge in quanto siano rispettati gli equilibri volumetrici nei limiti assentiti con il piano di lottizzazione, che trova giustificazione nell'equilibrio delle varie posizioni tra loro e nella complessiva armonia del complesso edilizio, una modifica individuale soggettiva non può giovarsi di quello ius singulare che è stato concepito e varato solo in relazione alla imprescindibile condizione di reciprocità e alla accettabilità della deroga in ragione de...
_OMISSIS_ ...zzazione, valendosi di regole derogatorie che trovavano fonte e legittimazione solo a condizione del rispetto delle volumetrie preesistenti. La variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, aumenti della volumetria danno luogo, infatti, all'ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.
Nell'ipotesi in cui gruppi di edifici formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche, trova appl...