Limiti inderogabili di distanza tra pareti finestrate

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> PARETI FINESTRATE

A norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza.

Ai sensi dell’art. 9, d.m. n. 1444/68 è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale disposizione si applica in presenza di due pareti frontistanti, delle quali almeno una sia finestrata: pertanto, non può a contrario trovare applicazione allorché ad una parete finestrata si contrapponga una mera copertura.

... _OMISSIS_ ....m. n. 1444/68, che prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non si presta ad alcuna interpretazione estensiva, né, a fortiori, analogica: la scelta lessicale del termine parete rimanda, infatti, ad un preciso elemento architettonico, cui soltanto si riferisce il contenuto prescrittivo della norma, che, pertanto, non regola né la distanza fra una parete finestrata ed un contrapposto elemento architettonico di un altro edificio diverso da una parete, né, tanto meno, la distanza tout court fra edifici.

L'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci.

La distanza di dieci metri tra edifici antistanti va calcolata con riferimento ad... _OMISSIS_ ... fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, riferendo tale calcolo a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra.

L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, che impone una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è integrativa della disciplina del codice civile sulle distanze e non è derogabile in sede locale.

Il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, che prescrive la distanza minima tra parete e parete finestrata, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente... _OMISSIS_ ...nza che tale parete sia quella del muovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o diversa altezza rispetto all'altro.

Ai fini del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, due fabbricati, per essere antistanti, non devono essere necessariamente paralleli, ma possono fronteggiarsi con andamento obliquo, purché fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.

l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, ricadenti in zona diversa dalla zona A, va rispettato in modo assoluto, trattandosi di norma finalizzata non alla tutela della riservatezza, bensì a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile.

Ai sensi dell... _OMISSIS_ ...el d.m. n. 1444/1968, per “pareti finestrate” devono intendersi non soltanto le pareti munite di “vedute” ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).

La distanza minima tra fabbricati, prescritta dall’art. 9, co. 1, n. 2), D.M. n. 1444/1968 (“m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”), non può trovare applicazione laddove la costruzione della nuova parete avvenga in aderenza ad un muro posto a confine tra le due proprietà: e ciò sia in quanto tale muro non presenta i requisiti per poter essere definito “parete finestrata”; sia in quanto l’art. 877 c.c. prevede il diritto del vicino a costruire in aderenza; sia infine in quanto, sotto il profilo pubblicistico, non vengono a realizzarsi intercapedini dannose, insalubri o pericolose che la inderogabile norma pubb... _OMISSIS_ ...zi richiamata ha lo scopo di evitare.

Agli effetti dell’applicazione dell’art. 9 del d.m. 1444 del 1968 il presupposto necessario si identifica – sempre e comunque – nell’esistenza di pareti di due diversi edifici di cui almeno una finestrata e che effettivamente si contrappongano, non risultando coerente con la ratio della relativa norma l’applicazione della stessa anche ad ulteriori parti degli edifici in riferimento, per le quali non si pone la suddetta questione di salubrità degli spazi tra edifici a destinazione abitativa.

L’art. 9 del d.m. del 1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettato in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile.

La dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edil... _OMISSIS_ ...iri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non può che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere".

Ai fini dell'osservanza delle distanze legali, ove sia applicabile il D.M. n. 1444 del 1968, in quanto recepito negli strumenti urbanistici, l'obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata, atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia dell'interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano, quando uno dei due abbia una parete finestrata.

La distan... _OMISSIS_ ...eci metri fra pareti finestrate di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve essere comunque rispettata, e ciò anche in caso di interventi riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia, salve ovviamente le ipotesi in cui tali interventi si sostanzino in un mero recupero di beni - realizzati prima dell’entrata in vigore della norma - che già non rispettavano tale prescrizione, non essendo possibile dare alla norma stessa applicazione retroattiva.

L'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile.

A connotare come finestrata una parete è anche la presenza di balconi, e ciò in quanto trattasi di manufatti che assicurano la possibilità di esercitare la veduta, conform... _OMISSIS_ ...io che è sottesa alla previsione di cui al D.M. del 1968 n. 1444.

Poichè nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare determinate distanze nelle costruzioni sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere".

Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi per "pareti finestrate", non solo le pareti munite di "vedute", ma più in gene... _OMISSIS_ ...areti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce un illegittimo avvicinamento.

È illegittima una previsione che imponga il rispetto di una distanza minima di dieci metri tra pareti soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi, in quanto il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 detta disposizioni inderogabili da parte dei regolamenti locali in tema di limiti di densità, altezza, e distanza fra i fabbricati, destinate a disciplinare le distanze tra costruzioni e non tra queste e le vedute.

Ai fini dell'osservanza delle distanze legali, ove sia applicabile il D.M. n. 1444 del 1968 in quanto recepito negli strumenti urbanistici, l'obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche nel caso in cui una sola del... _OMISSIS_ ...i fronteggiano sia finestrata, atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia dell'interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano, quando uno dei due abbia una parete finestrata.

Attesa l'idoneità dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 a dar vita a disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati destinate a prevalere sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, non è legittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi.

Ai fini dell'applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, è del tutto irrilevante che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edif... _OMISSIS_ ...te, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra, atteso che il regolamento edilizio che impone una distanza minima tra pareti finestrate di edifici fronteggiantisi, deve esser osservato anche se dalle finestre dell'uno non è possibile la veduta sull'altro perché la "ratio" di tale normativa non è la tutela della privacy, bensì il decoro e sicurezza, ed evitare intercapedini dannose tra pareti.

Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, primo comma, n. 2) in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni "ex novo", la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti: nella zona A non sono ammesse nuove costr... _OMISSIS_ ... risanamenti o ristrutturazioni, nei limiti dei volumi edificati preesistenti.

L'art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci.

L’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 non può trovare applicazione alle distanze intercorrenti fra immobili edificati prima della sua entrata in vigore.

Condizione indispensabile per potersi applicare il regime garantistico della distanza minima dei dieci metri, è l’esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una finestrata.

La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, D.M. 02.04.1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che... _OMISSIS_ ...o e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.

Ai fini del rispetto delle distanze fra pareti finestrate, è irrilevante che la costruzione frontistante sia più bassa della finestra, perché le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 sono finalizzate a stabilire un’idonea intercapedine tra edifici nell’interesse pubblico, e non a salvaguardare l’interesse privato del frontista alla riservatezza.

La prescrizione dettata dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 in tema di distanze minime tra pareti finestrate e...


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