VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> PARETI FINESTRATE
A norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza.
Ai sensi dell’art. 9, d.m. n. 1444/68 è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale disposizione si applica in presenza di due pareti fronti...
_OMISSIS_ ....m. n. 1444/68, che prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non si presta ad alcuna interpretazione estensiva, né, a fortiori, analogica: la scelta lessicale del termine parete rimanda, infatti, ad un preciso elemento architettonico, cui soltanto si riferisce il contenuto prescrittivo della norma, che, pertanto, non regola né la distanza fra una parete finestrata ed un contrapposto elemento architettonico di un altro edificio diverso da una parete, né, tanto meno, la distanza tout court fra edifici.
L'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qu...
_OMISSIS_ ... fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, riferendo tale calcolo a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra.
L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, che impone una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è integrativa della disciplina del codice civile sulle distanze e non è derogabile in sede locale.
Il D.M. n. 1444 del 1968, ...
_OMISSIS_ ...nza che tale parete sia quella del muovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o diversa altezza rispetto all'altro.
Ai fini del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, due fabbricati, per essere antistanti, non devono essere necessariamente paralleli, ma possono fronteggiarsi con andamento obliquo, purché fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, ricadenti in zona diversa dalla zona A, va rispettato in modo assoluto, trattandosi di norma finalizzata non al...
_OMISSIS_ ...el d.m. n. 1444/1968, per “pareti finestrate” devono intendersi non soltanto le pareti munite di “vedute” ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
La distanza minima tra fabbricati, prescritta dall’art. 9, co. 1, n. 2), D.M. n. 1444/1968 (“m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”), non può trovare applicazione laddove la costruzione della nuova parete avvenga in aderenza ad un muro posto a confine tra le due proprietà: e ciò sia in quanto tale muro non presenta i requisiti per poter essere definito “parete finestrata”; sia in quanto l’art. 877 c.c. prevede il diritto del vic...
_OMISSIS_ ...zi richiamata ha lo scopo di evitare.
Agli effetti dell’applicazione dell’art. 9 del d.m. 1444 del 1968 il presupposto necessario si identifica – sempre e comunque – nell’esistenza di pareti di due diversi edifici di cui almeno una finestrata e che effettivamente si contrappongano, non risultando coerente con la ratio della relativa norma l’applicazione della stessa anche ad ulteriori parti degli edifici in riferimento, per le quali non si pone la suddetta questione di salubrità degli spazi tra edifici a destinazione abitativa.
L’art. 9 del d.m. del 1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettato in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la for...
_OMISSIS_ ...iri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non può che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere".
Ai fini dell'osservanza delle distanze legali, ove sia applicabile il D.M. n. 1444 del 1968, in quanto recepito negli strumenti urbanistici, l'obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata, atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia ...
_OMISSIS_ ...eci metri fra pareti finestrate di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve essere comunque rispettata, e ciò anche in caso di interventi riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia, salve ovviamente le ipotesi in cui tali interventi si sostanzino in un mero recupero di beni - realizzati prima dell’entrata in vigore della norma - che già non rispettavano tale prescrizione, non essendo possibile dare alla norma stessa applicazione retroattiva.
L'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile.
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_OMISSIS_ ...io che è sottesa alla previsione di cui al D.M. del 1968 n. 1444.
Poichè nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare determinate distanze nelle costruzioni sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere".
Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, e...
_OMISSIS_ ...areti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce un illegittimo avvicinamento.
È illegittima una previsione che imponga il rispetto di una distanza minima di dieci metri tra pareti soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi, in quanto il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 detta disposizioni inderogabili da parte dei regolamenti locali in tema di limiti di densità, altezza, e distanza fra i fabbricati, destinate a disciplinare le distanze tra costruzioni e non tra queste e le vedute.
Ai fini dell'osservanza delle distanze legali, ove sia applicabile il D.M. n. 1444 del 1968 in quanto recepito negli strument...
_OMISSIS_ ...i fronteggiano sia finestrata, atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia dell'interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano, quando uno dei due abbia una parete finestrata.
Attesa l'idoneità dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 a dar vita a disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati destinate a prevalere sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, non è legittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi.
Ai fini dell'app...
_OMISSIS_ ...te, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra, atteso che il regolamento edilizio che impone una distanza minima tra pareti finestrate di edifici fronteggiantisi, deve esser osservato anche se dalle finestre dell'uno non è possibile la veduta sull'altro perché la "ratio" di tale normativa non è la tutela della privacy, bensì il decoro e sicurezza, ed evitare intercapedini dannose tra pareti.
Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, primo comma, n. 2) in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni...
_OMISSIS_ ... risanamenti o ristrutturazioni, nei limiti dei volumi edificati preesistenti.
L'art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci.
L’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 non può trovare applicazione alle distanze intercorrenti fra immobili edificati prima della sua entrata in vigore.
Condizione indispensabile per potersi applicare il regime garantistico della distanza minima dei dieci metri, è l’esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una finestrata.
La distanza di die...
_OMISSIS_ ...o e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.
Ai fini del rispetto delle distanze fra pareti finestrate, è irrilevante che la costruzione frontistante sia più bassa della finestra, perché le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 sono finalizzate a stabilire un’idonea intercapedine tra edifici nell’interesse pubblico, e non a salvaguardare l’interesse privato del frontista alla riservatezza.
La prescrizione dettata dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 in tema di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non è volta a tutelare il diritto alla riservatezza o alla conservazione della prospettiva d...
_OMISSIS_ ... manufatti siano a quote diverse devesi escludere che le due costruzioni siano tra loro frontistanti nel senso disciplinato dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968 cit.
La norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, in materia di distanze fra fabbricati - che, siccome emanata in attuazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali - va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro e...
_OMISSIS_ ... parte privi di finestre".
Nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza.
Il vano scale dal quale non è possibile alcun affaccio non costituisce parete finestrata.
L'art. 9 del DM 1444/1968 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanis...
_OMISSIS_ ... finestrate, è ispirata a ragioni di tutela della sanità pubblica, e quindi rientra per sicuro fra quelle per la cui osservanza il Comune può intervenire anche decorso il termine normale di intervento in autotutela, perché è volta a evitare le intercapedini, potenzialmente insalubri per gli abitanti delle zone urbane; si applica come tale anche alle sopraelevazioni ed è un particolare inderogabile anche da parte strumenti urbanistici.
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968, deve essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizion...
_OMISSIS_ ... integrare il concetto di parete finestrata.
L’art. 9 del DM 1444/1968 stabilisce l’obbligo di osservare la distanza prevista quando anche una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e, nella norma, non vi è alcun vuoto normativo che possa lasciar spazio a un’integrazione da parte della normazione locale, pertanto l’esistenza di una finestra è un dato di fatto, che non può essere sovvertito da alcuna diversa previsione di un regolamento edilizio.
Il fatto che la parte di parete che si aggiunge alla parete preesistente non abbia finestre non esclude che l'ampliamento debba rispettare l'art. 9 del d.m. n° 1444 del 1968 che prescrive la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per...
_OMISSIS_ ...art. 9 del d.m. 1444/1968.
L'art. 9 del d.m. n° 1444 del 1968 deve essere rispettato anche in sede di ampliamento perché la parte ampliata determina una nuova costruzione.
L'art. 9 del d.m. 1444/1968 non può essere derogato per volontà delle parti perché la norma ha finalità d'interesse pubblico quali l'ordine delle costruzioni e la salubrità dell'ambiente edificato e in tale prospettiva il campo di applicazione dell'art. 9 citato sussiste anche nel caso in cui le finestre siano collocate ad un'altezza diversa rispetto al nuovo corpo da edificare.
Ai sensi dell’art 9, comma 1, n. 1, del D.M. n. 1444/1968 nel caso di nuova costruzione anche in zona omogenea A, va rispettata la distanza minima assoluta di dieci metri di cui all’art...
_OMISSIS_ ...er evitare insalubri intercapedini tra edifici con destinazione abitativa; costituendone necessario presupposto applicativo l’esistenza di pareti di due diversi edifici, di cui almeno una finestrata, che si contrappongano, non risultando applicabile la stessa ad ulteriori parti degli edifici in riferimento alle quali non si pone la questione di salubrità degli spazi tra edifici a destinazione abitativa.
Il limite della distanza minima dei 10 metri tr...