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Il danno da occupazione illegittima può quantificarsi, con valutazione equitativa, nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore ex art. 42 bis T.U.Es.
Il danno da occupazione illegittima può essere quantificato in misura pari al saggio degli interessi legali sul valore del bene, da aggiornare annualmente secondo gli indici periodici ISTAT, sino all’effettivo rilascio del bene al proprietario.
La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni per un'occupazione illegittima di terreno privato decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento.
Sono attribuite alla cognizione del giudice amministrativo le domande di restituzione e di risarcimento dei danni conseguenti alle occupazioni sine titulo rette da una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché questa sia illegittima o inefficace.
Per il risarcimento del danno da occupazione illegittima sussiste la giurisdizione del G.A. in tutte le ipotesi in cui è stato adottato il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera.
L'occupazione da parte dell'amministrazione di una superficie eccedente quella prevista dal progetto di un'opera pubblica si risolve in un comportamento senza potere, il cui sindacato sfugge alla giurisdizione del G.A. per rientrare in quella del G.O.
Non è applicabile il rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), cod. proc. amm., nel caso di controversia meramente risarcitoria che non ha ad oggetto la richiesta di annullamento di atti della procedura espropriativa.
Il privato può sollecitare la p.a. espropriante sine titulo ad avviare il procedimento di acquisizione sanante con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio inadempimento.
Una mera richiesta risarcitoria, anziché restitutoria del bene “invaso”, irreversibilmente trasformato, ma non espropriato formalmente da parte della p.a. è inammissibile nell'ordinamento attuale
Va esclusa La possibilità che un privato possa unilateralmente e legittimamente rinunciare alla proprietà del bene immobile, acquisendo il diritto ad ottenere un risarcimento commisurato al valore venale di esso
Ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, la competenza ad adottare il decreto di acquisizione spetta alla l'autorità che utilizza l'immobile per scopi di interesse pubblico.
L'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
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