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Una mera richiesta risarcitoria, anziché restitutoria del bene “invaso”, irreversibilmente trasformato, ma non espropriato formalmente da parte della p.a. è inammissibile nell'ordinamento attuale
Va esclusa La possibilità che un privato possa unilateralmente e legittimamente rinunciare alla proprietà del bene immobile, acquisendo il diritto ad ottenere un risarcimento commisurato al valore venale di esso
Ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, la competenza ad adottare il decreto di acquisizione spetta alla l'autorità che utilizza l'immobile per scopi di interesse pubblico.
L'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
Lo scopo dell'art. 42 bis del T.U.Es. non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dalla P.A., ma di ricondurre a legalità le situazioni connotate dall’utilizzazione senza titolo di un immobile privato.
L’uso dell’espressione “a titolo risarcitorio” contenuta nel comma 3 dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 costituisce una mera imprecisione lessicale che non altera la natura indennitaria del ristoro unitariamente inteso per l'occupazione senza titolo.
il giudice non può condannare direttamente in sede di cognizione la P.A. a emanare tout court il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis T.U.Es., ma può imporle di decidere se adottarlo o seguire altre soluzioni.
In caso di occupazione illegittima, la P.A. può: fare ricorso ad un accordo transattivo; restituire i terreni illegittimamente occupati previa riduzione in pristino stato; provvedere all'acquisizione ex art. 42 bis T.U.Es. risarcendo il danno.
Il comportamento tenuto dalla P.A., che abbia emesso una valida dichiarazione di p.u. senza emanare il provvedimento definitivo di esproprio deve configurarsi quale illecito permanente e non già quale illecito istantaneo ad effetti permanenti.
Sussiste l’obbligo per la P.A. di far venire meno l’occupazione senza titolo, valutando discrezionalmente se restituire gli immobili al legittimo proprietario o acquisirli ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001
In caso di occupazione illegittima di un bene privato per scopi pubblici sussistono in capo all'amministrazione occupante tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto.
Appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta “sine titulo”
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