La generale individuazione legislativa dei beni del demanio marittimo è contenuta nell'art.822 c.c., che indica: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, e più specificamente nell'art.28 cod. nav., secondo cui appartengono al demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico