È incostituzionale la legge regionale che preveda a priori che la Regione non rilascerà l’intesa, prevista dall’art. 1, co. 7, lett. n), l. 239/2004, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: tale previsione appare in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative.