Le "acque pubbliche", a cui si riferisce il R.D. n. 1755 del 1933, art. 17, come modificato dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, sono quelle sotterranee e superficiali, messe a disposizione dalla natura, a cui gli enti pubblici abilitati non abbiano ancora conferito - sulla base dei poteri ad essi conferiti dalla normativa vigente - una destinazione particolare.