Nell’ambito dell’esecuzione delle delibere condominiali - che ex art. 1130, co. 1, n. 1, c.c. rientra nelle normali attribuzioni dell’amministratore - questi può agire in giudizio sia contro i condòmini, sia contro i terzi, come prevede il successivo art. 1131, co. 1, c.c.. senza necessità di una specifica delibera dell'assemblea che lo autorizzi ad agire o a resistere in giudizio.