ART 360 CPC

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Ammissibilità dell'impugnazione con ricorso alla Corte di Cassazione: l'art. 360 cod. proc. civ.

I motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla medesima, con l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo ove non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo abbia avuto luogo la violazione in cui si assume essere incorsa la pronunzia di merito

Motivi di illegittimità del ricorso in Cassazione: il vizio di motivazione

Quanto al vizio di motivazione va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione