SILENZIO RIFIUTO

Stai vedendo 2640-2448 di 2585 risultati

La competenza della notifica

La disciplina della competenza è assai semplice: ne esiste una concorrente dell’ufficiale giudiziario addetto alla sede al quale l’atto giudiziario si riferisce, e di quello del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, con la precisazione che quest’ultimo può svolgere i propri incarichi in tutti i modi previsti, mentre il primo può notificare al di fuori del proprio mandamento soltanto mediante posta.

La consegna dell'atto

È quella che costituisce, ovviamente la fase “centrale” dell’intero procedimento, ed è quella in relazione alla quale, naturalmente, è più facile che si celino le insidie; per questo, conviene forse essere pedanti, ed analizzarla dopo averla scomposta nei suoi vari, possibili segmenti

La relata di notifica

Pubblica fede la cui attribuzione, tuttavia, deve essere ritenuta condizionata dal rispetto dell’art. 148 c.p.c., che, come è noto, impone che la relazione di notificazione debba essere redatta in calce all’atto, all’evidente scopo di garantire la consegna di documenti completi, e rendere materialmente impossibile la loro manipolazione successiva alla notificazione

La scissione del momento di perfezionamento delle notificazioni: conseguenze processuali e sostanziali

E’ noto che, sino al 2002, il mancato perfezionamento della notifica non poteva essere considerato una forma autonoma di patologia: la notificazione, o si concludeva con la consegna dell’atto, oppure non poteva essere reputata tale, per cui semplicemente non esisteva.

Notifiche. L’esito negativo, e le possibilità di sanatoria: i presupposti, ed il contrasto sui rimedi esperibili

quid juris, nella ipotesi in cui si fosse verificato un mancato (o ritardato) perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, magari provocato non dalla negligenza dell’ufficiale giudiziario, ma da un’inesattezza dei dati contenuti nella cd. istanza di notificazione

Notificazioni a mani proprie

La norma, come è noto, prevede che l’ufficiale giudiziario debba eseguire la notificazione, di regola, a mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non sia possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione di competenza.

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 c.p.c.)

È noto che, se non avviene a norma dell’art. 138 c.p.c., la notificazione deve essere fatta, in primo luogo, nel comune in cui il destinatario ha la residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio, o esercita l’industria o il commercio.

Le persone alle quali l’atto può essere affidato

Con riguardo alle persone alle quali l’atto può essere affidato – nella ipotesi in cui il destinatario non venga trovato sui luoghi - il secondo comma dell’art. 139 c.p.c. prescrive che la consegna possa essere effettuata ad una persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o alla azienda purchè non minore di quattordici anni, o non palesemente incapace.

Irreperibilità, o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.): presupposti e procedimento

se esistono elementi idonei a far sorgere il dubbio circa la esattezza della individuazione di quei luoghi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere le opportune ricerche, ed il giudice deve poi procedere alle relative verifiche, per poter decidere sulla validità della notifica effettuata, ed eventualmente disporne la rinnovazione .

La raccomandata in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.)

Molto più complicato, invece, è il problema della raccomandata, in relazione al quale la notifica con le modalità in esame, come è noto, ha di recente subito significative modifiche ad opera della Corte Costituzionale che ha sancito che, ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione in commento, la semplice spedizione della raccomandata non possa più essere considerata sufficiente .

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 cpc)

Tra le varie forme di notificazione, è una di quelle in relazione alle quali le ipotesi di patologia sono più semplici, ma non per questo meno insidiose: non è forse un caso che il contrasto di orientamenti tra le Sezioni Unite in ordine alle conseguenze del mancato perfezionamento è sorto proprio in relazione a tale tipo di procedimento.

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)

In relazione a tale forma di procedimento – che si distingue da quello di cui all’art. 140 perché la irreperibilità non è soltanto temporanea, come accade in quel caso lì – l’ipotesi di patologia più frequente deriva dalla possibilità che essa sia stata adottata senza che ne sussistessero i presupposti.

Pagina 204 di 216 40 70 110 140 180 204