La nota con cui il Comune si limita a rigettare le osservazioni proposte dal proprietario ai sensi dell’art. 16 comma 10 d.p.r. n. 327/01, senza nulla provvedere quanto all’iter procedimentale preordinato all’esproprio, è atto endoprocedimentale, privo di valore sostanziale, come tale non lesivo della sfera giuridica del destinatario, e pertanto non impugnabile, non radicando alcuna lesione attuale e concreta dell’interesse giuridico del ricorrente.