GIUDICE AMMINISTRATIVO

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Giurisdizione sull'ingiunzione di pagamento di canoni per l'utilizzazione di beni demaniali

Le azioni esperibili di fronte al giudice amministrativo sono previste dal codice del processo amministrativo agli artt. 29 (azione di annullamento), 30 (azione di condanna), 31 (azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità) e 112 (azione di ottemperanza); non sono previste azioni di accertamento della proprietà.

L’art.53 D.P.R. n.327/2001 e il principio di concentrazione dei giudizi

L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi

La linea di demarcazione tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa

Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191/2006 qualificante, ai fini dell’individuazione della giustificazione della giurisdizione del giudice amministrativo, è un agire causalmente riferibile ad una funzione che per legge appartenga all’amministrazione agente e che per legge questa sia autorizzata a svolgere e che, in concreto, risulti svolta.

La Giurisdizione Amministrativa di legittimità è giurisdizione di annullamento

La Giurisdizione Amministrativa di legittimità è giurisdizione di annullamento e non consente azioni di mero accertamento, né consente al Giudice di sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dei fatti che involgono un apprezzamento discrezionale, dovendosi dichiarare l’inammissibilità di azioni in tal senso.

I giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa ovvero l'art. 23 bis L. 1034/1971

L'art. 23-bis legge 1034/1971 contiene disposizioni relative ai "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa"; pertanto, esso non contiene norme sulla giurisdizione del G.A. ma disciplina un rito speciale che presuppone la sussistenza della giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di disposizione incidente sul rito processuale da essa non può derivare alcuna modifica ai normali criteri di riparto tra le giurisdizioni.

Giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni proposta dal proprietario di un immobile nei confronti della P.A.

Ai fini della giurisdizione, la natura di società per azioni di RFI non inficia la sua reale natura di pubblica amministrazione in senso sostanziale, data la presenza di tutti i requisiti richiesti a tal fine dalla normativa di settore (personalità giuridica, influenza pubblicistica e finalità di interesse pubblico).

Giurisdizione sulle diverse forme di tutela contro l'esercizio illegittimo del potere ablativo

Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla domanda di risarcimento del danno proposta contro l'Amministrazione comunale dal soggetto al quale era stato rilasciato il titolo edilizio successivamente annullato in sede giurisdizionale.

Individuazione del giudice chiamato ad accordare la tutela risarcitoria

In presenza del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative, si è al cospetto di interessi legittimi pretensivi del privato, la cui tutela ricade, nella giurisdizione del giudice amministrativo.