ART 53 DPR 327 01

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La giurisdizione amministrativa sui vincoli derivanti dall'art.53 del D.P.R. n. 327/2001

L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi

Distinzione tra comportamenti materiali e comportamenti giuridici (Corte Cost. sent. n. 191/2006)

Dalla sentenza Corte cost. n. 191/2006, viene prospettata la distinzione tra “comportamenti materiali” (id est, non correlati all'esercizio, quand'anche illegittimo, di pubblici poteri e sindacabili dal giudice ordinario) e “comportamenti giuridici” (id est esecutivi di atti e/o provvedimenti amministrativi ancorché contra legem).

Dichiarazione d'illegittimità dell'art. 53 comma 1 D.P.R. 327/2001: effetti sulla giurisdizione esclusiva del G.A.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1, D.P.R. n. 327/2001, ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Applicabilità della disciplina del D.P.R. 327/2001

La disciplina del DPR 327/2001, tra cui anche l'art. 53 comma 1, si applica solo alle procedure espropriative in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata resa dopo il 30.6.2003.