Ai sensi dell'art. 2909 c.c., nell'esecuzione del giudicato occorre attenersi ai limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato medesimo, che fa stato fra le parti (nonché fra i loro eredi e aventi causa), per quanto attenga al titolo dell'azione ed al bene della vita che ne forma oggetto, ivi comprese questioni che – benché non dedotte in giudizio – costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione, con copertura estesa non solo al dedotto, ma anche al deducibile.