In ordine alla prova della legittimazione a ricorrere, quanto alla domanda risarcitoria avanzata nel presupposto della rinuncia abdicativa alla proprietà del terreno occupato illegittimamente, specie a fronte di specifiche contestazioni da parte della difesa dell’Amministrazione intimata, essa non può che ritenersi interamente a carico della parte che agisce in giudizio ed il suo difetto determina inammissibilità del gravame.