LICENZIAMENTO

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Principio di parità di trattamento e non discriminazione

Il diritto dell’Unione Europea, e con esso anche quello italiano, nel promuovere la parità di trattamento e nel porre il divieto di discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro fanno riferimento a caratteristiche protette nell’ambito di specifiche aree tematiche. In particolare le direttive europee e la normativa italiana che le recepisce vieta la discriminazione fondata su motivi di genere, razza, etnia, religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali.

Il licenziamento discriminatorio nell'ordinamento italiano

All’interno dell’ampio apparato sanzionatorio previsto per i casi di discriminazione sul lavoro tutela specifica è apprestata al licenziamento discriminatorio. Specifica in quanto lo strumento mediante il quale viene attuata minaccia l’esistenza stessa del rapporto di lavoro, ed impone un intervento ad hoc, che dovrebbe garantire la maggior efficienza ed efficacia possibile.

La flexicurity come prospettiva di tutela dei lavoratori

La flexicurity mira a garantire alla parte datoriale la facoltà di agire a seconda delle esigenze produttive senza eccessivi vincoli e controlli, ma al contempo fornisce al lavoratore una rete di sicurezza all’interno del mercato del lavoro costituita dalla possibilità di contare su supporti economici e soprattutto formativi tesi a favorire la rioccupabilità e l’agile reinserimento nel mercato anche con mansioni differenti.