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La rideterminazione dei canoni concessori di demanio marittimo ex L. 296/2006

I criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, indicati dalla l. n. 296/2006, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risultano applicabili soltanto a quelle che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di beni demaniali.

Il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima

E’ legittimo il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima in caso di mancato utilizzo continuato della concessione o per inadempimento agli obblighi del concessionario che compromettano in modo definitivo il proficuo prosieguo del rapporto concessorio.

La revoca della concessione demaniale marittima

E' legittima la revoca della concessione demaniale disposta in seguito all'accertamento di inadempienze e ritardi nei pagamenti del canone, previamente contestati al concessionario.

Il rinnovo della concessione demaniale marittima

Le concessioni demaniali marittime consentono un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel mercato, per cui, una volta scaduto il titolo, occorre provvedere alla riassegnazione del bene mediante procedimenti competitivi, senza che sia consentito alcun rinnovo automatico del rapporto.

Successione subentro e subingresso in tema di concessioni demaniali marittime

Il subingresso nella concessione demaniale marittima ex art. 46 cod. nav. presuppone necessariamente la perdurante validità ed efficacia di una precedente concessione.

Le proroghe delle concessioni demaniali marittime operate dalla legislazione italiana

Il diritto alla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime (non consentita dalle norme UE) deve ora allinearsi alle pronunce dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18/2021: le concessioni rinnovate illegittimamente ex lege durano fino al 31/12/2023

Criteri e presupposti nella scelta del concessionario di aree demaniali marittime da parte della p.a.

L'uso riservato in concessione deve rispondere meglio all'interesse pubblico alla conservazione e gestione del demanio rispetto all'uso generalizzato (cfr. l'art. 36 del Codice della navigazione): pertanto l'amministrazione competente deve effettuare la necessaria comparazione avendo come unico riferimento queste due contrapposte modalità di godimento del bene.

L’assegnazione in concessione di un’area del demanio marittimo per l’espletamento di operazioni portuali

L’autorizzazione alle operazioni portuali è atto presupposto per il rilascio della concessione di aree e banchine, stante l’intima connessione delle operazioni portuali e dei servizi portuali con le aree e banchine comprese nell’ambito portuale e la conseguente necessità che il concessionario espleti sulle aree le suddette attività in regime di offerta permanente al pubblico stante la loro natura «essenziale».

Le variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima con realizzazione di interventi sul suolo demaniale devono essere espressamente autorizzate

Gli articoli 20, 36 e 37 del codice della navigazione, nonché l'articolo 24 del relativo regolamento di esecuzione, non consentono di configurare la figura del mero “spostamento” di una precedente concessione, inteso come una sorta di novazione oggettiva del precedente titolo abilitativo, il quale permarrebbe per il resto invariato nei suoi elementi costitutivi.

I beni del demanio portuale

L’oggetto della legge n. 84/1994 è costituito da un fenomeno articolato, che viene chiamato sia “porto”, sia “area portuale”, per indicare rispettivamente il bene demaniale (l’infrastruttura di trasporto marittimo) e il territorio portuale, cioè l'insieme delle superfici oggetto del potere di intervento regolativo e pianificatorio dell'Autorità portuale.

Criteri di qualificazione giuridica di un bene come appartenente al demanio marittimo

Criterio determinante per verificare la qualificazione giuridica di un bene come appartenente al demanio marittimo è il profilo naturalistico, costituito dalla natura geomorfologica del terreno, unitamente a quello finalistico-funzionale, collegato all'attitudine del bene a realizzare il pubblico uso del mare.

Categorie di beni appartenenti al demanio marittimo

Le isole, anche se interne ad una laguna, non appartengono al demanio marittimo, posto che a questo appartengono ai sensi dell’art. 822 c.c. e dell’art. 28 cod. nav.: a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

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