Le isole, anche se interne ad una laguna, non appartengono al demanio marittimo, posto che a questo appartengono ai sensi dell’art. 822 c.c. e dell’art. 28 cod. nav.: a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.