La pubblica fruibilità di un bene culturale, attinendo alla sua valorizzazione, è finalità non prevalente, ma subordinata alla conservazione, cioè alle esigenze di tutela, come vuole la previsione di chiusura dell’art. 6, comma 2, del Codice dei beni culturali: invertire questo rapporto realizza sia una violazione della stessa regola generale, sia uno sconfinamento nella discrezionalità che in ipotesi (e ferma la regola medesima) spetterebbe comunque all’Amministrazione.