L'espressione indeterminata racchiusa nella clausola di stile, secondo cui l'impugnazione concerne altresì ogni altro atto comunque presupposto conseguente o connesso a quello impugnato, o equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l'interessato, essere l'oggetto del giudizio e dell'annullamento da parte del giudice. Non è pertanto possibile ritenere estesa impugnazione anche all'atto presupposto, in virtù della suddetta formula di stile adottata