L’illecito descritto nell’art. 648-bis c.p., non può venire a giuridica esistenza se l’oggetto materiale del suo elemento cardine, la condotta, non ha una provenienza criminosa: in altri termini, il nostro ordinamento punisce con la massima sanzione statuale l’occultamento di «denaro, beni o altre utilità» soltanto se, e in quanto se, gli stessi derivano da un precedente contesto criminoso e, naturalmente, il soggetto che occulta è consapevole di una simile circostanza.