Le strade che collegano il centro urbano ai servizi si presumono di proprietà comunale

 GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCERTAMENTO INCIDENTALE DI DIRITTI SOGGETTIVI

Sintesi: L’accertamento del diritto di proprietà civilistico sulle strade rientra nel potere di cognizione incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 cod. proc. amm., in quanto strumentale all’accertamento della legittimità del provvedimento impositivo di opere di manutenzione.

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE

Sintesi: È devoluto al giudice amministrativo l’accertamento della proprietà per esigenze di carattere amministrativo, inteso come complesso di poteri pubblici e di obblighi, di polizia e manutenzione del manufatto stradale.

Estratto: «3.1. Come condivisibilmente affermato dalla difesa del Consorzio ASI, la controversia non ha ad oggetto neppur incidentalmente l’accertamento del diritto di proprietà civilistico sulle strade - rientrante comunque nel potere di cognizione incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 cod. proc. amm., in quanto strumentale all’accertamento della legittimità del provvedimento impositivo di opere di manutenzione (Consiglio di Stato sez. V 28 dicembre 2006, n. 8058) - bensì l’accertamento della proprietà “per esigenze di carattere amministrativo, inteso come complesso di poteri pubblici e di obblighi, di polizia e manutenzione del manufatto stradale” (Consiglio di Stato sez. V 28 dicembre 2006, n. 8058).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> STRADE DI COLLEGAMENTO

Sintesi: La rete viaria destinata, tra l’altro, al collegamento del centro urbano con altri servizi interessanti la collettività comunale rientra, quantomeno agli effetti amministrativi, nel patrimonio stradario comunale, salva prova contraria, cioè di idoneo titolo di acquisto da parte di terzi.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> SOGGETTI

Sintesi: È illegittimo imporre ad un Consorzio la manutenzione dell’intera rete viaria se risulta che ad esso sono state conferite soltanto alcune strade comunali.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE IN AMBITO INDUSTRIALE

Sintesi: Nella Regione Puglia sono comunali, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 38/1977, tutte le strade soggette a pubblico transito che si sviluppano all’interno e all’esterno delle aree di sviluppo industriale.

Estratto: «Preme innanzitutto evidenziare come dalla documentazione depositata in giudizio emerga la non coincidenza tra il patrimonio stradale, ceduto previa sdemanializzazione nel 1999 dal Comune al Consorzio, e la viabilità ricompresa nell’ordinanza impugnata, consistente in una ampia rete viaria connessa in più punti a viabilità di rilevanza regionale e provinciale. Trattasi di circostanza risultante dalle planimetrie depositate dal Consorzio ASI e non contestata dall’Amministrazione resistente.Così come parimenti non contestata e comprovata in atti risulta l’intervenuta soppressione di buona parte della viabilità acquisita dal Consorzio in virtù dei provvedimenti di cessione del 1999.3.2. Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che il presupposto dell’appartenenza al Consorzio di tutta la rete viaria posta all’interno dell’area consortile, su cui si fonda l’impugnata ordinanza, si ponga in contrasto con la disciplina in materia di classificazione delle strade di cui al vigente D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).Secondo l’art. 2, comma sesto - lett. D), le strade sono classificate come extraurbane comunali “….. quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale”. Ancora, recita il comma settimo che “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.Secondo l’ordinanza comunale impugnata, la rete viaria del Consorzio ASI risulta “connessa in più punti con la viabilità di rilevanza regionale e provinciale (A14, Tangenziale di Bari, SP n.54 etc.) per i collegamenti con le suddette arterie è interessata da un intenso traffico veicolare”.La rete viaria consortile risulta dunque destinata al collegamento anche del centro urbano di Modugno con altri servizi interessanti la collettività comunale. Come tale rientra, quantomeno agli effetti amministrativi, nel patrimonio stradario comunale, salva prova contraria, cioè di idoneo titolo di acquisto da parte di terzi (per es. per usucapione previa sdemanializzazione anche tacita, cfr. Consiglio di Stato sez. V 30 novembre 2011, n. 6338).Al di là delle strade cedute con decreto regionale, non dà dimostrazione il Comune del titolo giuridico secondo cui tale ulteriore rete viaria sarebbe risultata trasferita al Consorzio, fatta appunto eccezione per i soli tratti stradali oggetto del provvedimento di sdemanializzazione.Ulteriore conferma dell’estraneità del Consorzio dai poteri di gestione è data dall’art. 3 della L.R. 38/1977, secondo cui sono comunali tutte le strade soggette a pubblico transito che si sviluppano all’interno e all’esterno delle aree di sviluppo industriale. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 14 Codice della Strada “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo…(omissis)……”Nella fattispecie in esame, le strade interessate dall’impugnata ordinanza non possono che essere classificate come strade urbane di scorrimento od extraurbane, per cui è da escludersi che l’ente proprietario, ai fini della circolazione e dei relativi obblighi manutentivi, possa essere individuato nel Consorzio ASI.Sono pertanto fondate le censure di violazione degli artt. 2, 3, 6, 7 e 14 del Codice della Strada.»

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> ENTI PUBBLICI

Sintesi: Benché possano sussistere perplessità sulla diretta applicazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 legge 241/90 nei confronti di soggetti pubblici, esso è comunque esigibile secondo il principio di leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, dando vita ad un confronto dialettico - secondo un giudizio necessariamente prognostico - non inutile, anche per i necessari accertamenti in fatto ed in diritto richiesti dalla fattispecie.

Estratto: «3.3. Parimenti fondata, sul piano procedimentale, è la censura di violazione del principio del giusto procedimento, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria.Benché possano sussistere perplessità sulla diretta applicazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 legge 241/90 nei confronti di soggetti pubblici - essendo i Consorzi ASI enti pubblici economici ex L.R. Puglia 2/2007 - esso è comunque esigibile secondo il principio di leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, dando vita ad un confronto dialettico - secondo un giudizio necessariamente prognostico - non inutile, anche per i necessari accertamenti in fatto (l’intervenuta soppressione dell’originaria viabilità) ed in diritto richiesti dalla fattispecie.L’attivazione del contraddittorio procedimentale tra le Amministrazioni poteva altresì sanare il decifit dell’istruttoria compiuta dal Comune, che non ha effettuato le dovute verifiche sullo stato dei luoghi propedeutiche all’imposizione degli obblighi manutentivi, asseritamente ascritti al Consorzio ricorrente.»