L’ente proprietario non risponde della macchia d’olio sulla strada

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Sintesi: Quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> MACCHIE DI OLIO E DI IDROCARBURI

Sintesi: Il caso della macchia d’olio su asfalto è assolutamente emblematico della situazione in cui si verifica un fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbi... _OMISSIS_ ...sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode, liberando la la pubblica amministrazione dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..

Estratto: «2.- Premesso che, non essendo stata la sentenza censurata per vizio di motivazione, sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito s’è ormai formato il giudicato, il vizio di violazione di legge è infondato.Il tribunale (nel febbraio del 2010) ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla niente affatto risalente Cass., 6/6/2008 n. 15042, che ha confermato un orientamento già ormai consolidato (ex multis, Cass., n. 298/2003) ed ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza successiva (ex plurimis, Cass., n. 8157/2009, 24529/2009, 12695/2010 e 19720/2011) secondo il quale, quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale... _OMISSIS_ ... costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..Il caso della macchia d’olio su asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l’occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (come affermato dalla citata Cass., n. 15042/2008, pedissequamente riprodotta in parte qua anche nella sentenza impugnata).»