È intervenuta la Corte Costituzionale, che con la celebre sentenza 9 maggio 1968, n. 55, si è mostrata incline a tutelare gli interessi privatistici connessi alla proprietà, giungendo a dichiarare contrario agli articoli 3 e 42 della Costituzione il meccanismo istituito dalla legge n. 1150/942, nella parte in cui non prevedeva un indennizzo a fronte dell’imposizione a durata indefinita di vincoli di inedificabilità assoluta su aree destinate a servizi pubblici