VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - DISTANZE - VIE PUBBLICHE
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'articolo 879, comma secondo, cod. civ. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività.
L'art 9.2 D.M. n. 1444 del 1968 stabilisce la distanza tra gli edifici classificati per zona di appartenenza, prevedendo, al suo interno, una deroga solo in caso di edifici "tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli", mentre alcuna disciplina particolare è dettata per il caso di edifici separati da strada pubblica pedonale. In tal caso, pertanto, si deve ri... _OMISSIS_ ...ile la normativa di cui all'art. 879 comma II codice civile, che parlando genericamente di pubblica via prevede l'applicabilità della norma anche alle strade pedonali.
L'esenzione dall'obbligo del rispetto della distanza stabilita dall'ultimo comma dell'art 905 cod. civ. per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino non è limitata al solo caso dell'inserimento tra i due fondi di una via pubblica, ma va estesa anche al caso in cui tra le due proprietà fronteggiantisi esista una strada privata soggetta a servitù pubblica di passaggio, al caso cioè in cui il pubblico transito si eserciti su una porzione di terreno appartenente ad uno dei frontisti. Quindi ciò che rileva ai fini della esenzione, non è l'appartenenza del suolo, su cui il passaggio si esercita, ad un ente pubblico o ad un privato, ma la pubblicità dell'uso al quale quel passaggio è destinato.
In presenza di pareti finestrate poste a confine con la via pubblica non è mai ammis... _OMISSIS_ ...a prevista dall'art. 879 comma 2 c.c. per le distanze tra edifici.
Un immobile può dirsi prospiciente la via pubblica laddove si affacci, guardi e prospetti sulla stessa senza alcuna barriera materiale interposta che escluda o limiti tutte o alcune di tali attività, sì da consentire al proprietario di guardare ed affacciarsi comodamente sulla strada e di vederla senza usare strumenti artificiali ed in tutte le direzioni che la linea d’orizzonte consente.
L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879 c.c., comma 2, per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va certamente riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacchè il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini della ricorrenza di detto esonero, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività.
L'ar... _OMISSIS_ ...mma 2, stabilisce che le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche, dovendosi in tal caso osservare le leggi e i regolamenti specificamente dettati.
L'eccezionale deroga alla disciplina delle distanze nelle costruzioni di cui al comma secondo dell'art. 879 c.c.. opera esclusivamente per quelle che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche, secondo lo stretto significato che, nell'ordinamento, ha la nozione di questa categoria di beni, esclusivamente riferibile alle vie o piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico e, perciò, demaniali e soggette a regime demaniale, ovvero realizzate su terreni gravati da "servitù pubbliche di passaggio", parimenti soggette al regime della demanialità.
Nel caso di azione proposta non per rivendicare la proprietà dell'area, ma il rispetto delle distanze legali tra costruzioni, sono i resistenti che debbono provare la natu... _OMISSIS_ ...la piazza o delle vie a confine delle quali sorgono le costruzioni che si pretendono esonerate dal rispetto delle distanze legali ex art. 879 c.p.c., comma 2.
La regola dettata dall'art. 905 c.c., u.c. - secondo la quale la distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi non si applica quanto tra i due fondi vicini ci sia una via pubblica - è applicabile anche alle vie private gravate da servitù di uso pubblico, cioè alle cosiddette vicinali, ma non pure alle vere e proprie strade private, gravate da servitù di passaggio in favore di terzi uti singuli.
La qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905 c.c., comma 3, esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'u... _OMISSIS_ ...l bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene "uti singuli", essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all'uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti.
In tema di regolamento di distanze legali, la semplice previsione di una via pubblica nel piano regolatore, non seguita da un decreto di espropriazione o di occupazione di urgenza della relativa area e dall'effettiva destinazione di questa all'esecuzione dell'opera programmata non basta ad escludere l'osservanza delle disposizioni di cui l'art. 879 c.c., comma 2, e art. 905 c.p.c., comma 3 relative alle costruzioni e alle vedute.
I distacchi tra edifici e degli edifici dalla viabilità sono... _OMISSIS_ ... di esigenze igienico – sanitarie ed a tutela della vivibilità degli alloggi, sicché non rileva di chi sia la proprietà della strada liberamente accessibile a tutti i cittadini.
Ai sensi dell’art. 879, comma 2, c.c., le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche, dovendosi in tal caso osservare le leggi e i regolamenti per esse specificamente dettati.
L’art. 879, comma 2, c.c. in materia di distanze, esplicitamente riferito al caso di due fondi privati separati da via pubblica, è a fortiori applicabile quando la costruzione (quale un’edicola realizzata sul marciapiede) è edificata su suolo pubblico.
La deroga sulle distanze tra le costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche prevista dall’art. 879, comma 2, c.c., discende dalla considerazione che in presenza di una strada pubblica non emerge tanto l'esigenza di tutelare un ... _OMISSIS_ ...ivo privato, quanto quella di perseguire il preminente interesse pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico, che trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e nei regolamenti urbanistico edilizi.
La qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905 c.c., comma 3, esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene "uti singuli", essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto col... _OMISSIS_ ... della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti.
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879 c.c., comma 2 per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, attenendo il carattere pubblico della strada - rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata - più che alla proprietà del bene all'uso concreto di esso da parte della collettività.
L’art. 26, comma 5, del D.P.R. 495/92 stabilisce che fuori dai centri abitati ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni conseguenti a demolizioni int... _OMISSIS_ ...amenti fronteggianti le case.
La parte prescrittiva dell'art. 879 c.c. che rinvia alle "leggi e regolamenti" si riferisce alla disciplina riguardante non già le distanze bensì i fabbricati e non interferisce con la tutela del c.c., inoperante, quanto alle distanze, rispetto alle pubbliche strade e piazze.
Per l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario che le norme violate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materia e da esse (artt. 872 e 873 c.c.) richiamate, e che si tratti di costruzioni soggette all'obbligo delle distanze e quindi non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879 c.c., comma 2); resta pertanto esclusa la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interp... _OMISSIS_ ...bliche, ancorchè la norma edilizia locale applicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata anche nel caso che tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche.
Le disposizioni di legge e regolamentari, tra le quali il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, cui rinvia l'art. 879 c.c., comma 2, per il caso delle costruzioni in confine con le piazze e le vie pubbliche, non sono dirette alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela della proprietà, ma alla protezione di interessi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale; per cui è insussistente un diritto soggettivo di dar luogo a tutela ripristinatoria.
La deroga prevista dall'art. 879, comma 2 c.c. in materia di distanze minime fra costruzioni, discende dalla considerazione che in presenza di una strada pubblica non emerge tanto l'esigenza di tutelare un ... _OMISSIS_ ...ivo privato, quanto quella di perseguire il preminente interesse pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico, che trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e nei regolamenti urbanistico-edilizi.
La deroga prevista dall'art. 879 c.c. prevale sulle distanze minime imposte dal DM 1444/1968 tutte le volte che tra le due costruzioni frontiste si frappone una strada o una piazza pubblica.
L’art. 879 comma 2 c.c. prevede che alle “costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”. Detta disposizione individua quindi una deroga alla disciplina delle distanze nelle costruzioni di tipo civilistico, che discende dalla considerazione che, in presenza di una strada pubblica, non emerge tanto l’esigenza di tutelare un diritto soggettivo privato, quanto quella di perseguire il preminente interesse p... _OMISSIS_ ...rdinato sviluppo urbanistico.
In tema di distanza per l'apertura di vedute dirette o balconi, l'esonero dal divieto è giustificato dall'identificazione della strada pubblica come uno spazio dal quale chiunque può spingere liberamente lo sguardo sui fondi adiacenti.
La qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905 c.c., comma 3, esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene uti singuli, essendo necessario un uso riferibile agli ap... _OMISSIS_ ... comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all'uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti.
Una porzione di terreno, di proprietà comunale, non è identificabile come pubblica via, avendo ad essa accesso i soli titolari di una servitù di passaggio, e quindi non possiede il carattere di uso pubblico richiesto dall'art. 905 c.c. per esimere dal rispetto della distanza minima tra le costruzioni.
L'art. 879 c.c., comma 2 affer...
...continua.
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