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Le fonti normative del litisconsorzio necessario nel processo tributario

L’ordinamento giuridico italiano presenta una pluralità di plessi giurisdizionali ognuno dei quali è regolato da un autonomo corpus normativo. Il processo tributario non si esime da questa affermazione, infatti rinviene la sua disciplina nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale ha sostituito il precedente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Il litisconsorzio necessario e il processo tributario

La finalità sottesa al litisconsorzio necessario è quella di assicurare che tutti i soggetti coinvolti dalla controversia partecipino al giudizio, garantendo così il rispetto del principio del contraddittorio e impedendo, in questo modo, che la sentenza resa a contraddittorio non integro sia inutiliter data .

Il litisconsorzio facoltativo

Si parla di litisconsorzio facoltativo quando la presenza di più parti, rispetto alle due necessarie affinché sorga il giudizio, è un evento non necessario ma solamente potenziale : infatti, l’art. 103 c.p.c. prevede che più parti possano agire o essere convenute nello stesso processo.

Il litisconsorzio nel reclamo/mediazione tributaria ex art. 17-bis, d. lgs. 546/1992

L’art. 39, c. 9, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto nella disciplina sul processo tributario il c.d. istituto del reclamo e della mediazione

Possibili esclusioni non dettate dall’art. 10-bis legge 241/1990

Possibili esclusioni non dettate dall’art. 10-bis: materia edilizia, materie di competenza legislativa regionale, piani di lottizzazione, silenzio-diniego, diritto intertemporale e accesso ai documenti amministrativi

La comunicazione dei motivi ostativi

La comunicazione dei motivi ostativi costituisce il perno dell’art. 10-bis. Oltre a trarre da essa la propria rubrica, infatti, la disposizione dedica alla comunicazione quasi tutto il primo e parte del secondo e del terzo periodo.

Articolo 10 bis della legge 241/1990: la comunicazione dei motivi ostativi

Il contenuto della comunicazione consiste nei «motivi che ostano all’accoglimento della domanda» . L’analogia tra la formula adottata dall’art. 10-bis e il contenuto motivazionale del provvedimento non è sfuggita alla dottrina

Articolo 10-bis legge 241/1990: le osservazioni

Le osservazioni degli istanti sono regolamentate principalmente dal secondo periodo dell’art. 10-bis, per il quale «entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti» .

Articolo 10-bis legge 241/1990: negatività del provvedimento e obbligo motivazionale

La prima indicazione che l’art. 10-bis offre con riferimento al provvedimento si trova al primo periodo, laddove si fa espresso riferimento al solo «provvedi-mento negativo» .

Articolo 10-bis legge 241/1990: la mancanza del provvedimento. Silenzio-inadempimento, silenzio-assenso e silenzio-diniego

Simmetrica, per certi versi, all’ipotesi in cui il provvedimento non sia preceduto dal preavviso è l’ipotesi in cui il preavviso non sia seguito dal provvedimento. Analizzando alcune pronunce giurisprudenziali che si sono occupate di questo profilo, la dottrina ha riscontrato non poche interferenze tra l’art. 10-bis e le varie figure di silenzio conosciute dal nostro ordinamento.

Articolo 10-bis legge 241/1990: Il vero limite della comunicazione dei motivi ostativi

Nei suoi primi anni di vigenza, l’art. 10-bis è stato bersaglio di una fittissima schiera di critiche . A ben guardare, tuttavia, nessuna di esse coglie nel segno, perché non ve n’è una che non possa ritenersi astrattamente superabile in via ermeneutica. Il vero limite dell’art. 10-bis va dunque cercato altrove, e segnatamente nella cogenza che gli risulta attribuita dal dettato legislativo come interpretato dalla giurisprudenza già formatasi su questo tema.

Prima lettura dell’art. 10-bis L. 241/1990

Tra le numerose modifiche apportate alla legge sul procedimento amministrativo nel febbraio 2005 ha presto destato un certo stupore l’art. 10-bis, introdotto dall’art. 6 della legge di riforma e rubricato «comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza» .

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