Nel redigere l’art. 34 “vecchio” TUE gli Stati membri avevano inserito numerose salvaguardie della loro autonomia normativa in campo penalistico, tra le quali figurava, in primis, la formula secondo la quale le decisioni quadro, pur definite in modo del tutto simile alle direttive, non potevano avere effetto diretto. Ciò sembrava dunque precludere qualsiasi operazione interpretativa volta ad “anticipare” gli effetti delle decisioni quadro rispetto ai provvedimenti di recepimento degli Stati