Le fonti normative del litisconsorzio necessario nel processo tributario

L'ordinamento giuridico italiano presenta una pluralità di plessi giurisdizionali ognuno dei quali è regolato da un autonomo corpus normativo. Il processo tributario non si esime da questa affermazione, infatti rinviene la sua disciplina nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale ha sostituito il precedente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (mentre per quel che concerne l'ordinamento dei giudici tributari si deve far riferimento al coevo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545).

Laddove le disposizioni sul processo tributario risultino essere lacunose, è possibile ricorrere all'attività di integrazione mediante l'impiego delle norme del Codice di Procedura Civile; difatti, l'art. 1, c. 2, d. lgs. 546/92 stabilisce che: "I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile".

Quello contenuto in tale enunciato è un rinvio di carattere generale, ma all'interno del d. lgs. 546 si trovano anche dei rimandi a specifici articoli del Codice di rito civile nonché norme che escludono l'applicazione di particolari istituti ivi previsti.

Quanto detto risulta essere di fondamentale importanza per la disamina dell'istituto del litisconsorzio, il quale conosce una disciplina in relazione al processo civile che si evince dagli artt. 102 e seguenti del c.p.c. e una disciplina in relazione al processo tributario dettata dall'art. 14, d. lgs. n. 546/1992.

Il litisconsorzio, altrimenti detto processo con pluralità di parti, in realtà, è stato introdotto nel rito tributario soltanto con la riforma del 1992. La precedente normativa non conteneva alcuna norma esplicita in relazione allo stesso; invero, gli unici richiami a un processo soggettivamente complesso erano dettati dagli artt. 30 e 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica; tali norme si riferivano rispettivamente alla rappresentanza e difesa del contribuente e all'istruzione del processo. Tuttavia si riteneva possibile l'instaurazione di un processo litisconsortile in forza del richiamo operato dall'art. 39 del d.P.R. 636/1972 alle norme del Codice di Procedura civile.

Nel 1991 il legislatore ordinario emanava la legge delega per la riforma del contenzioso tributario. L'art. 30, c. 1, lett. g), n. 2 di tale provvedimento recita: «Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: [omissis]; 2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso". In ossequio a questa disposizione il legislatore delegato inseriva nell'art. 14 del d. lgs. n. 546/92 quella che la relazione di accompagnamento allo stesso Decreto considera "una embrionale disciplina dei processi con pluralità di parti» .

La norma testé citata è così delineata: «Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. 2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel c. 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. 3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. 4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. 5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al c. precedente. 6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza».

Questa disposizione è stata accolta in dottrina in maniera assai controversa: alcuni autori ritengono che l'articolo 14 citato contenga una disciplina "innovativa e di massima originalità" , mentre altri, considerando la formulazione della norma "poco felice" ritengono che questa sia una c.d. "fattispecie in bianco" "destinata a ricevere un'applicazione estremamente ridotta, come del resto dimostrano, a qualche anno dalla riforma del processo, i pochi casi in cui la previsione è stata attuata" ; infine vi è chi ne denunzia la "pedissequa riproposizione" di quanto disposto dall'art. 102 c.p.c..

Il dibattito dottrinale sulla norma in esame, come si avrà modo di constatare infra, è conosciuto anche sul piano giurisprudenziale, laddove i giudici, chiamati a riempire di contenuto l'enunciato legislativo, non sempre hanno seguito un orientamento lineare e coerente.