La comunicazione dei motivi ostativi

1. Premesse


La comunicazione dei motivi ostativi costituisce il perno dell’art. 10-bis. Oltre a trarre da essa la propria rubrica, infatti, la disposizione dedica alla comunicazione quasi tutto il primo e parte del secondo e del terzo periodo.
Dopo aver limitato il proprio campo di applicazione ai «procedimenti ad istanza di parte» , anzitutto, il primo periodo dispone che in essi «il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda» : gli elementi della comunicazione disciplinati dal primo periodo sono dunque molteplici e sintatticamente esaustivi, essendovi indicati soggetto , predicato verbale , complemento oggetto , complemento di termine e complemento di tempo .
Il secondo periodo si occupa del diritto degli istanti di presentare osse... _OMISSIS_ ...menti . Ciò nondimeno, da esso si desume altresì uno dei più importanti effetti della comunicazione, atteso che tale diritto è collegato al ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo.
Degli effetti della comunicazione, infine, si interessa anche il terzo periodo, secondo il quale «la comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento» .
Complessivamente, pertanto, l’art. 10-bis dedica un’attenzione notevole al primo dei tre atti di cui si compone il subprocedimento in parola.


2. Soggetto: la competenza


La competenza all’emanazione è il primo elemento della comunicazione di cui si occupa l’art. 10-bis, che la attribuisce al responsabile del procedimento o all’autorità competente . I primi commentatori della norma si sono a lungo interessati del contenuto delle due espressioni, nonché del rapporto tra i soggetti iv... _OMISSIS_ ...
Il riferimento al responsabile del procedimento, anzitutto, è universalmente salutato con favore , soprattutto in considerazione delle attribuzioni riconosciutegli dalla nuova versione della l. 241/1990: ai sensi dell’art. 6, infatti, il responsabile del procedimento, in quanto dominus delle fasi di iniziativa e dell’istruttoria , è colui che possiede «la conoscenza più approfondita del dossier» . Inoltre il responsabile è istituzionalmente proposto alla gestione dei rapporti tra pubblica amministrazione e altri soggetti interessati dal provvedimento, sia in sede di istruttoria che al di fuori di essa, avendo il compito di curare in generale «le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti» .
La «autorità competente» , al quale lo stesso primo periodo fa riferimento, non è scelta altrettanto saggia . Al di là dell’ambiguo termine «autorità» - a... _OMISSIS_ ...go del più corretto «organo» - la disposizione «si è mostrata foriera di interpretazioni contrastanti» . Sul punto è opportuno premettere che la formula costituisce verosimilmente un cattivo calco dell’espressione «organo competente per l’adozione del provvedimento finale» , prevista dalla lett. e) dell’art. 6: di conseguenza, nessuno dubita che l’art. 10-bis debba essere letto unitamente alla citata lett. e) , il cui nuovo secondo periodo disciplina appunto i rapporti tra responsabile del procedimento e organo competente in sede di conclusione dell’istruttoria e di trasmissione delle relative risultanze .
Ciò detto, alcuni Autori ritengono che la l. 241/1990 permetta di individuare le competenze dell’uno e dell’altro soggetto facendo leva sulla contrapposizione tra motivi di diritto e motivi di opportunità ; secondo altri, invece, la norma mostra una chiara preferenza per l’orga... _OMISSIS_ ...rsquo;adozione del provvedimento finale ; maggioritaria, tuttavia, appare la terza posizione, secondo la quale la norma andrebbe comunque letta nel senso di preferire il responsabile del procedimento ogniqualvolta ciò sia possibile . Oltre che a mente delle suddette ragioni che suggeriscono la competenza del responsabile del procedimento e del ricordato parallelismo tra art. 10-bis e art. 6 lett. e) , in effetti, tale lettura si giustifica anzitutto perché, diversamente opinando, l’art. 10-bis avrebbe operato una «erosione della competenza generale del responsabile del procedimento in favore di altro soggetto» , in controtendenza rispetto alla legislazione più recente; inoltre, la separazione delle competenze comporterebbe un «inevitabile appesantimento e prolungamento dell’iter procedimentale» . Di conseguenza sembra corretto ritenere che l’organo competente all’adozione del provvedimento finale sia competente anche ... _OMISSIS_ ...one dei motivi ostativi solo «in tutte quelle ipotesi nelle quali non sia facilmente individuabile, ovvero proprio non sia configurabile, la figura del responsabile del procedimento» e salva in ogni caso la possibilità delle singole Amministrazioni di procedere in via regolamentare a disciplinare la competenza in merito alla comunicazione .


3. Predicato verbale: forma, natura e impugnabilità della comunicazione


Oltre a qualificarlo in termini di «comunicazione» , l’art. 10-bis non assoggetta l’atto di cui al primo periodo ad alcun requisito di ordine formale. Ciò nondimeno, le caratteristiche della comunicazione si possono facilmente individuare in via ermeneutica.
Ed invero, la dottrina che si è interessata della questione ha sempre concluso nel senso della necessaria forma scritta della comunicazione , argomentando sulla base della simmetria tra essa e il provvedimento , sul rifer... _OMISSIS_ ...o;ricevimento» della comunicazione e sull’idea che i «motivi» esigano per natura la forma scritta . Inoltre si può convenire che si tratta di atto recettizio , che richiede pertanto una comunicazione personale : tale comunicazione può comunque avvenire via fax - come confermato da recente giurisprudenza - nonché secondo le modalità telematiche incentivate dalla legge sul procedimento .
Per altro verso, la dottrina tende a ritenere ammissibile che il preavviso venga dato informalmente - in occasione di contatti tra il privato l’amministrazione - anche se «l’adozione e l’invio del preavviso di diniego come atto ad hoc sembra senz’altro rappresentare la regola generale» .
Della natura di atto endoprocedimentale della comunicazione non sembra dubitare nessun commentatore. L’uniformità di pensiero si attenua tuttavia sulla questione dell’impugnabilità: se infatti la dottrina maggiori... _OMISSIS_ ...mente con i principi generali , esclude di regola l’autonoma impugnabilità della comunicazione , non mancano comunque Autori incerti o addirittura orientati per l’autonoma impugnabilità della comunicazione . Per chiarire i termini della questione si può ricordare che eccezionalmente anche gli atti endoprocedimentali possono essere oggetto di autonoma impugnazione, segnatamente qualora incidano in modo immediato sulle situazioni giuridiche soggettive e quindi, tra l’altro, qualora determinino «un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato» . Ciò contribuisce a spiegare quell’indirizzo giurisprudenziale che è eccezionalmente giunto ad ammettere l’impugnazione di un preavviso di rigetto, il quale, pur non essendo «di per sé un atto autonomamente lesivo, può essere ugualmente impugnato dal destinatario, specie quand... _OMISSIS_ ...e di determinare un arresto procedimentale, fermo in ogni caso restando l’onere di tempestiva impugnativa del diniego definitivo eventualmente adottato nelle more del giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso iniziale» . È opportuno però rimarcare che si tratta di situazioni eccezionali, perché di regola gli eventuali vizi della comunicazione si ripercuoteranno sul provvedimento finale, con conseguente onere di impugnare esclusivamente quest’ultimo : di conseguenza la giurisprudenza assolutamente maggioritaria non esita a dichiarare inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti della comunicazione di motivi ostativi .