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Diffida ad adempiere: posizione dell'intimante e revoca

La giurisprudenza muove da un’impostazione che valorizza l’efficacia della diffida ad adempiere come istituto dotato di un’estrema flessibilità, finalizzato alla conservazione del sinallagma contrattuale, consentendo così al creditore soddisfatto di impedire che il contrasto con la controparte giunga alle estreme conseguenze. In questo senso l’istituto ex art 1454 c.c. viene visto come un incentivo diretto a sollecitare il ravvedimento del debitore pur dopo la scadenza del termine di adempimento

La rinuncia agli effetti della diffida

Il caso della rinuncia è diverso da quello della revoca della diffida, poiché qui ci si chiede non se la risoluzione del contratto possa essere impedita dalla revoca di uno dei suoi presupposti, ma se, una volta avvenuta la risoluzione, la parte che l’ha determinata possa rinunciarvi, cancellandone così gli effetti. La giurisprudenza sino al 2009 ammertteva la rinunciabilità degli effetti della diffida, cioè il principio della libera disponibilità dell’effetto risolutivo da parte del contraente

Il destinatario di una diffida ad adempiere

Il termine controdiffida è utilizzato per indicare due atti diversi: una diffida intimata dal diffidato stesso a chi gli aveva già, a sua volta, comunicato la diffida, nonché l’atto con il quale il debitore intimato contesta il fondamento o la validità della diffida ricevuta. Nel primo caso è semplicemente una diffida ad adempiere, nel secondo ci si riferisce invece a un'ampia rete di avvisi ed atti con cui il debitore segnala di volta in volta l’incongruità del termine assegnato dal creditore

Sanzioni penali nell'edilizia: dalla L. n.47/1985 al T.U. sull'edilizia

Premesso che con l’espressione «illeciti urbanistici» s’intende indicare il complesso di disposizioni attinenti all’individuazione delle ipotesi abusive ed ai diversi meccanismi di accertamento e di repressione ad esse correlate, appare opportuno evidenziare che i reati urbanistici sono sempre stati configurati dal legislatore italiano come semplici contravvenzioni di natura formale, il cui unico dato penalmente rilevante non concerne l’offesa al territorio, bensì l’inosservanza di un precetto

Abusivismo urbanistico: la proroga dell’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001

Nell’ambito della disciplina relativa al «governo del territorio» il legislatore, nell’ottica di voler elaborare dei testi unici volti a riordinare l’ordinamento italiano, notoriamente complesso e frammentato creatosi nel corso degli anni, elaborò il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», comunemente denominato T.U. sull'edilizia, che, con i suoi 138 articoli, ha riscritto una materia complessa ed assolutamente disarticolata come quella urbanistica.

I reati urbanistici

I reati urbanistico-edilizi possono distinguersi in 3 macrocategorie: quelli derivanti dalle violazioni al d.P.R. 380/2001; i reati scaturenti dalla violazione della normativa antisismica e da quella dettata per le costruzioni in conglomerato cementizio armato e dalla struttura metallica; i reati edilizi-ambientali, che conseguono alla violazione della normativa ambientale nella parte in cui essa fissa delle limitazioni all’attività edilizia. In particolare, ci si occuperà della prima categoria

I reati urbanistici e la responsabilità del proprietario

Oggi, l'indirizzo giurisprudenziale afferma che al di fuori del campo di applicazione dell’art. 29 t.u., non sussiste altra disposizione di legge penale o extrapenale dalla quale si possa desumere a carico di un soggetto un generale dovere di intervenire per evitare l’evento, nel caso in cui sul suo terreno altri abbiano iniziato ad edificare abusivamente. Infatti, non è possibile ritenere sussistente la responsabilità del comproprietario, qualora egli non sia committente o esecutore dei lavori

I reati urbanistici: l'art. 44 lett.a)

L'art. 44 lett a) punisce la trasgressione: di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del T.U., delle norme contenute nei regolamenti edilizi, delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire. La disposizione è un esempio tipico di norma penale in bianco, che tuttavia presenta confini descrittivi tanto indefiniti da porre parecchie perplessità in ordine all’effettivo rispetto del principio di tassatività

I reati urbanistici: l’art. 44 lett. b)

La lett. b) dell’art. 44 d.P.R. disciplina tre ipotesi di reato diverse e sono: l’esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, l’esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire, la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione. È il T.U. stesso ad individuare quali siano gli interventi edilizi che necessitano del permesso di costruire. Vi rientrano, anche, tutti quei manufatti che comportano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio

L’art. 44 lett. b) e le ristrutturazioni urbanistiche

Circa gli interventi di ristrutturazione edilizia, premessa la definizione fornita dal legislatore, è necessario fare un'ulteriore distinzione con riguardo alle tipologie di intervento. A tal riguardo si distinguono: la ristrutturazione, intervento edilizio che trasforma completamente l’immobile rispetto all'originale; il restauro, ovvero consolidamento dell'organismo originario; la manutenzione ordinaria, un intervento in cui non vi è alcuna alterazione di volumi, superfici, destinazioni d'uso

I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) seconda parte

La lett. c) dell’art. 44 sanziona, con la pena congiunta dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da Euro 30.986,00 a 103.290,00, la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e chiunque esegua interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire. La ratio consiste nell’attribuire una maggior tutela alle aree aventi profondo significato culturale

I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) prima parte

La prima parte della lett. c) dell’art. 44 dPR 380/2001 punisce la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come definita nell’art 30 dello stesso testo unico. La disciplina oggi vigente è il risultato di un lungo processo evolutivo: in passato, infatti, durante la vigenza della legge n. 10/1977 si sono posti alcuni problemi interpretativi, poiché la normativa citata conteneva un’ipotesi criminosa di non facile individuazione, non essendo stata puntualmente circoscritta dal legislatore

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