Anche la Convenzione PIF, così come Convenzioni analoghe, riconosce il principio del “ne bis in idem”, un principio generale del diritto penale secondo cui una stessa persona non può essere giudicata due volte per lo stesso fatto, neppure in due Stati diversi. Il dibattito non può non riferirsi anche alla norma dell’articolo 54 della Convenzione di Schengen, su cui si è anche formata giurisprudenza della Corte di Giustizia. Punto problematico è quello del concetto di provvedimento definitivo.