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Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

Se il reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo possono avvalersi di qualsiasi organo o struttura istituiti in seno all'Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, e coordinare le azioni

La Decisione Quadro 2008/841/GAI e la lotta contro la criminalità organizzata

Scopo primario della Decisione Quadro è la lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Per «organizzazione criminale» si intende un’associazione strutturata di più persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a 4 anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio

Il reato associativo e le condotte di partecipazione

In base al dato normativo nazionale ed a quanto statuito dai giudici di legittimità, elemento essenziale dei reati associativi è l'accordo associativo, il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Sono dunque secondari altri elementi organizzativi, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano la serietà dell'accordo

La Decisione Quadro 2008/841/GAI e l'intesa criminosa

La criminalizzazione dell’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività, lascia intendere che si è voluto perseguire anche la mera programmazione dell’attività criminale e sottolinearne la natura di reato di pericolo. La norma è coerente con la natura di reati di pericolo propria dei reati associativi contemplati nel nostro ordinamento

La Decisione Quadro 2008/841/GAI: incentivi alla collaborazione con la giustizia

La Decisione Quadro 2008/841/GAI prevede incentivi processuali in caso di rinuncia alle attività criminali, ovvero di collaborazione con la giustizia. All’articolo 4 si legge che ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per far sì che eventuali pene possano essere ridotte, o che l’autore del reato possa essere persino esentato dalla pena se rinuncia alle sue attività criminali e fornisce alle autorità competenti informazioni utili, che non avrebbero potuto ottenere diversamente

La Decisione Quadro 2008/841/GAI: la responsabilità degli enti

La Decisione Quadro 2008/841/GAI prevede altresì la responsabilità per le persone giuridiche (intese quali «qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche») e le pene applicabili. La responsabilità (principalmente di natura penale) degli enti era già contemplata dall’art 3 dell’azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998

La giurisdizione degli Stati membri

I criteri che stabiliscono la giurisdizione di uno Stato membro sono: la perpetrazione del reato nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui l’organizzazione criminale è stabilita o esercita le sue attività criminali; la perpetrazione del reato da parte di un cittadino dello Stato membro; o la perpetrazione del reato a beneficio di una persona giuridica stabilita nel territorio di tale Stato membro, la perpetrazione del reato ai danni del cittadino di uno stato membro

Eurojust: composizione, competenza, obiettivi e funzioni

Eurojust costituisce uno degli organismi dell’Unione europea fra i più originali ed incisivi nel settore della cooperazione giudiziaria penale, creato per perseguire l’obiettivo della costruzione di quello spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia previsto nei Trattati e, conseguentemente, per fronteggiare più efficacemente le nuove forme di criminalità, soprattutto organizzata, che hanno sviluppato una dimensione transnazionale, grazie all’abolizione delle frontiere tra gli Stati dell'U.E.

Natura e funzioni del membro nazionale di Eurojust

Il contesto delle funzioni concretamente esercitate dai membri nazionali di Eurojust nei confronti delle autorità giudiziarie e la specifica previsione che prevede in capo al membro nazionale la possibilità di chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di valutare se avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi o di indicare quale autorità sia più indicata per il caso specifico, sembrerebbero configurare la natura giurisdizionale delle funzioni dei membri nazionali di Eurojust

Il potenziamento di Eurojust

Più volte l'attenzione è stata posta sulla natura di Eurojust. Nel 2007 si è evidenziata la necessità di attribuire maggiori poteri ai membri nazionali, il cui ruolo non doveva essere meramente sostitutivo delle attività amministrative centrali nell’agevolare la cooperazione ma doveva costituire uno stimolo verso le autorità giudiziarie nazionali. L'anno successivo, dopo un percorso travagliato, le sollecitazioni della Commissione hanno trovato riscontro e il ruolo di Eurojust è stato rafforzato

L’Europa e il diritto penale: tra ordinamento dell’Unione ed ordinamento nazionale

L’Unione europea era e resta un ordinamento privo di “Kompetenz-kompetenz” e retto dal principio di attribuzione: può fare quello che gli Stati membri gli chiedono di fare e non (molto) di più. Anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli Stati membri non hanno attribuito una competenza “generalizzata” in materia di diritto e procedura penale all'Unione. Alla questione della competenza si affianca poi la questione del rapporto tra ordinamento dell’Unione e ordinamento nazionale

Sviluppo della competenza penale dell’Unione europea: cenni

A lungo il quadro normativo di riferimento delle Comunità europee non ha previsto alcuna competenza diretta in tema di diritto penale. Con il Trattato di Maastricht, che segna la nascita dell’Unione europea come evoluzione delle Comunità europee, il diritto comunitario non viene superato, né le Comunità sciolte, ma la loro azione integrata quale uno di tre “pilastri” dell’azione dell’Unione. Con il Trattato costituzionale e il Trattato di Lisbona, ci si è mossi per correggere la situazione

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